CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16940
Contratto di agenzia e contratto accessorio di supervisione – Revoca dell’incarico – lndennità in caso di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., solo in relazione al rapporto di agenzia – lnterdipendenza tra i due rapporti negoziali – Non sussiste – Disciplina normative autonome
Rilevato
1. che con sentenza n. 1945 depositata l’1.6.2012, la Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’impugnativa, ha condannato la B.G. s.p.a. al pagamento in favore del sig. M.C. dell’indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 99.997,74, oltre accessori;
2. che la Corte d’appello, premesso che il sig. M. era legato alla controparte da un contratto di agenzia e da un contratto accessorio quale B.M., ha negato il diritto alle indennità di fine rapporto e di clientela previste dagli Accordi economici collettivi (Aec), sul rilievo che tali Accordi non fossero applicabili in quanto non richiamati nel contratto concluso ai sensi dell’art. 1742 c.c.; ha negato il diritto all’indennità di cui all’art. 1751 c.c. per difetto di allegazione e prova dei relativi presupposti; ha ritenuto che l’incarico accessorio fosse cessato in concomitanza con la risoluzione del contratto di agenzia ed ha escluso che spettasse all’agente il compenso rivendicativo sulla pretesa ultra attività del rapporto accessorio manageriale;
3. che la Corte territoriale, sul presupposto della comunanza parziale di causa tra i due contratti e della unicità del compenso stabilito, provvigioni intere quale agente e differenziali quale manager dei promotori coordinati, ha utilizzato come base di calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso l’intero volume di provvigioni, dirette e indirette, maturate dal sig. M. ed ha calcolato l’indennità secondo la disciplina del contratto principale; ha ritenuto l’importo richiesto dall’agente non contestato dalla Banca;
4. che avverso tale sentenza il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentale la B.G. s.p.a., cui ha ratificato il primo con controricorso;
5. che il sig. M. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis. 1. c.p.c..
Considerato
6. che col primo motivo di ricorso, l’agente ha censurato la sentenza per motivazione insufficiente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., e per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile la prova testimoniale richiesta dall’appellante basandosi su circostanze diverse da quelle realmente addotte e, peraltro, non contestate da controparte;
7. che col secondo motivo di ricorso il sig. M. ha dedotto contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale, da un lato riconosciuto il collegamento tra contratto principale e contratto accessorio, includendo nel calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso anche le provvigioni indirette derivanti dall’incarico manageriale, dall’altro lato valutato la ricorrenza dei presupposti ai fini dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c. solo con riferimento al contratto di agenzia;
8. che col terzo motivo di ricorso l’agente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello valutato i presupposti per l’indennità di fine rapporto avendo riguardo solo all’attività di agente e non a quella accessoria manageriale;
9. che col quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1364, 1366 c.c., art. 12, punto II, AEC del 26.2.2002 con riferimento alla corretta interpretazione dell’assetto contrattuale e delle norme applicabili per l’indennità di risoluzione del rapporto; ha sostenuto come il richiamo nel contratto di agenzia agli artt. 1742 e ss. c.c. non comportasse la inapplicabilità degli accordi economici di settore e come, comunque, l’accordo collettivo del 20.6.1956 dovesse ritenersi cogente in quanto reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 145 del 1961;
10. che col ricorso incidentale la B.G. s.p.a. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere di fatto esteso la disciplina dell’indennità sostitutiva del preavviso, propria del rapporto di agenzia, all’ipotesi di risoluzione automatica dell’incarico accessorio di coordinamento;
11. che ha inoltre censurato la sentenza, nel capo relativo alla quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, per motivazione insufficiente e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 5 e 3 c.p.c.;
12. che deve anzitutto respingersi l’eccezione, sollevata dalla Banca ai sensi dell’art. 365 c.p.c., di inammissibilità del ricorso per carenza di procura, atteso che la procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo è valida, avendo l’art. 1 della legge n. 141 del 1997, che ha modificato l’art. 83, terzo comma, c.p.c., parificato tale procura a quella in calce, che, come quella a margine, è sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui accede, (cfr. Cass. n. 23777 del 2011; Cass. 12558 del 2003); peraltro, nel caso di specie, la procura, nonostante l’erroneo riferimento alla Corte d’appello di Roma anziché di Lecce, contiene specifica indicazione del numero e della data di deposito della sentenza impugnata;
13. che il primo motivo di ricorso principale è infondato;
14. che deve premettersi come la sentenza d’appello, richiamando la pagina 17 del ricorso, non abbia fatto riferimento ai capitoli di prova articolati dall’agente bensì alle allegazioni del medesimo quanto ai presupposti richiesti dall’art. 1751, comma 2 c.c. (“non compete neppure l’indennità di fine rapporto visto che i suoi presupposti sono allegati col ricorso soltanto in via generica a pag. 17…”);
15. che la Corte territoriale ha giudicato inammissibili le prove testimoniali in conseguenza della genericità delle allegazioni, inconferenti rispetto ai necessari presupposti di cui all’art. 1751, comma 2, c.c. (“non è specificato, in particolare, > l’elemento indefettibile del diritto all’indennità, cioè la circostanza di fatto da cui f dedurre che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; quali affari ancora generanti detti vantaggi e con quali clienti”);
16. che non sussiste alcuna violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. non avendo la Corte territoriale invertito gli oneri di prova, né posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti consentiti e neanche disatteso prove legali o considerato come facenti piena prova elementi invece soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014); né può attribuirsi rilievo alla mancata contestazione da parte della Banca a fronte di allegazioni generiche;
17. che deve esaminarsi, per ragioni di priorità logica, il primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla Banca;
18. che tale motivo, benché rubricato come art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. denuncia, in sostanza, un vizio di violazione e falsa applicazione di legge, come peraltro rilevato nel controricorso al ricorso incidentale, depositato dal sig. M., a fondamento dell’eccezione di inammissibilità, seppure con riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c.;
19. che la Banca col ricorso incidentale ha censurato la sentenza d’appello perché “viziata nella parte in cui ha ritenuto dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso, di fatto estendendo tout court l’applicazione dell’istituto agenziale dell’indennità sostitutiva del preavviso al caso, diverso, della risoluzione automatica dell’incarico accessorio di coordinamento, sulla base erronea di una ravvisata comunanza di casa” (pag. 44 del ricorso incidentale);
20. che ha rilevato una “incoerente ricostruzione dell’inquadramento giuridico dei rapporti intercorsi e della natura e specifica disciplina dell’incarico manageriale”, (pag. 44) ed osservato come “dal corretto inquadramento giuridico discendono, infatti, non solo la legittimità e validità delle clausole di libera revocabilità e di automatica risoluzione dell’incarico accessorio, ma anche l’esclusione di automatismi indennitari”, (pag. 49);
21. che, secondo quanto statuito da questa Corte, l’onere di specificità dei <<motivi, posto dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., comporta unicamente “l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequívocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c.”, (Cass., S.U., n. 17931 del 2013);
22. che pertanto l’inesatta indicazione formale, nel ricorso in esame, dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non preclude l’esame della censura in relazione al vizio, concretamente ed inequivocabilmente denunciato, di violazione di legge, dovendosi nel contempo respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dal sig. M.;
23. che nel caso di specie, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, l’incarico di B.M., conferito in data 1 agosto 2005 in sostituzione di quello di Area Manager, era definito espressamente come accessorio, in quanto tale destinato a risolversi automaticamente in caso di cessazione del rapporto principale di agenzia;
24. che in precedenti pronunce su casi analoghi questa Corte ha affermato che “il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l’interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l’efficacia. Facendo applicazione di tali principi, ne deriva che la revoca dell’incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall’angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia, (cfr. Cass. n. 19678 del 2005; cfr. anche Cass. n. 16507 del 2015; Cass. n. 7147 del 2013; Cass. n. 16388 del 2008; Cass. n. 7401 del 2001; Cass. n. 14436 del 2000);
25. che questa Corte (Cass. n. 14436 del 2000) ha escluso che fosse configurabile nell’ordinamento “una regola generale di sistema che, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imporrebbe la concessione di un periodo di preavviso (ovvero la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso stesso) in ogni caso di recesso di una delle parti, salvo che non si rinvenga una deroga convenzionale che escluda un siffatto obbligo per il recedente”, e che ciò si desumerebbe proprio dal fatto che, solo per alcune figure tipiche di contratto di durata, la legge subordina la validità del recesso alla concessione all’altra parte di un periodo di preavviso, e salva, in ogni caso, la valutazione sul rispetto dei doveri imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nell’esecuzione del contratto;
26. che dai principi suddetti non è desumibile l’esistenza di un obbligo di preavviso in caso di cessazione automatica del rapporto accessorio in conseguenza della risoluzione del rapporto di agenzia;
27. che, nel caso di specie, anche la regolamentazione negoziale non contemplava un obbligo di preavviso, o di indennità sostitutiva, per l’ipotesi di cessazione automatica del rapporto accessorio in conseguenza della risoluzione del rapporto principale di agenzia (cfr. lettera di incarico accessorio Area Manager datata 1.10.2004, richiamata ai fini dell’incarico di B.M., come risulta dalla sentenza impugnata, pag. 4; lettera trascritta nel ricorso incidentale alle pagg. 46, 47);
28. che la Corte territoriale, pur avendo correttamente ricondotto la relazione tra contratto di agenzia e contratto accessorio manageriale allo schema giuridico del collegamento negoziale e pur avendo, coerentemente a tale schema e in conformità alla specifica previsione negoziale, ritenuto il rapporto accessorio automaticamente cessato al venir meno del rapporto principale di agenzia, non ha fatto fino in fondo corretta applicazione dei principi enunciati;
29. che, in particolare, la Corte d’appello ha sovrapposto e contaminato la diversa disciplina dei due rapporti, principale ed accessorio, includendo nel A computo dell’indennità sostituiva del preavviso, spettante all’agente in conseguenza del recesso della Banca dal contratto di agenzia, anche le provvigioni maturate nel distinto rapporto accessorio manageriale;
30 che in tal modo la Corte di merito ha, di fatto, applicato al rapporto accessorio la disciplina dettata per il rapporto di agenzia, facendo derivare dalla cessazione automatica del rapporto manageriale per effetto della risoluzione del contratto di agenzia, conseguenze non previste dalla legge e neanche dalla regolamentazione contrattuale;
31. che sussiste pertanto l’errore di diritto, oggetto del primo motivo di ricorso incidentale, sub specie di erronea sussunzione della fattispecie concreta nell’ipotesi normativa, non ponendosi un problema di erronea interpretazione della volontà contrattuale, non presa in esame nella sentenza impugnata;
32. che tale vizio, di falsa applicazione, ricorre allorquando una norma rettamente intesa sia applicata ad una fattispecie concreta che non corrisponde a quella astratta prevista dalla norma ovvero in modo da giungere a conseguenze giuridiche ad essa contrarie, (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 18782 del 2005; Cass. n. 15499 del 2004);
33. che risulta assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale attinente alla quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso;
34. che le medesime ragioni che conducono all’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale rivelano l’infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso principale;
35. che, difatti, non ha alcun supporto normativo, e neanche contrattuale, la pretesa del sig. M. di applicazione, all’incarico accessorio, della disciplina dettata dall’art. 1751 c.c. per il contratto base di agenzia;
36. che il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile posto che non è corredato dalla produzione degli accordi economici di settore di cui è chiesta l’applicazione né dalla trascrizione del relativo testo, in violazione del disposto dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.;
37. che il motivo è comunque infondato atteso che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione (Cass. n. 16340 del 2009), elementi neanche allegati nel caso di specie;
38. che non può validamente invocarsi da parte ricorrente l’accordo collettivo del 20.6.1956 recepito, con efficacia erga omnes, dal D.P.R. n. 145 del 1961, in quanto temporalmente inapplicabile (cfr. art. 15 dell’Accodo economico collettivo del 20.6.1956 che prevede una durata triennale a far data dall’1.7.1956);
39. che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi nel momento in cui ha ritenuto non applicabile l’Aec in ragione del “richiamo integrativo” fatto dal contratto individuale unicamente alle disposizioni del codice civile;
40. che per le considerazioni svolte, va accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, rigettato il ricorso principale, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi sopra enunciati, oltre che per la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità;
41. che deve darsi atto, nei confronti del ricorrente principale, della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
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