TRIBUNALE DI ROMA – Sentenza 10 luglio 2018, n. 14177
Costituzione di un nuovo Ente Bilaterale – Liquidazione e scioglimento dell’ente bilaterale ENBASS – Sostegno al reddito dei lavoratori vincolati al CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera, durante i periodi di sospensione del lavoro per malattia – Restituzione agli associati dei contributi versati – Insussistenza delle cause di scioglimento dell’associazione, indicate dalle disposizioni statutarie – Mancata adesione del Sindacato SNA al nuovo contratto e sottoscrizione di altro documento – Non integra sotto alcun profilo una vicenda estintiva dell’associazione istituita dal sistema contrattuale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 maggio 2016, SNA – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione – conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l’Ente Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di Assicurazione – ENB.ASS, nonché UNAPASS (ora ANAPA ImpresAgenzia), FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL e la Federazione Nazionale Agenti – FNA chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, per ivi sentire accogliere, nei confronti dei predetti, le conclusioni di seguito indicate: ” – accertata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la cessazione dell’efficacia del ENB.ASS., costituito in forza del CCNL/ASS 2001, e comunque intervenuta la costituzione di un nuovo Ente Bilaterale in base al CCNL 20.11.2014, sottoscritto tra UNAPASS e ANAPA da un lato e FIBA-CISL, FISACCGIL, UILCA-UIL, FNA, dall’altro, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di diritto, nonché di quelle dello Statuto per la liquidazione e scioglimento dell’ENB.ASS; – conseguentemente dichiarare la liquidazione e lo scioglimento dell’ente bilaterale ENB.ASS. costituito ai sensi del CCNL/ASS 2001; – nominare il liquidatore e/o i liquidatori dell’ENB.ASS. considerate anche le irregolarità poste in essere dall’Organo rappresentativo dell’ente bilaterale, come sopra meglio descritte; – adottare ogni più idoneo provvedimento per la tutela del patrimonio dell’ENB.ASS., da devolversi secondo quanto stabilito dall’art. 23, n. 5, dello Statuto”.
A fondamento delle domande, l’attore affermava di aver costituito, unitamente a UNAPASS quali associazioni dei datori di lavoro, con le organizzazioni sindacali IBA-CISL, FISAC-CIGL, UILCAUIL, FNA, mediante il CCNL per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera del 12 dicembre 2001, l’Ente Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di Assicurazione – ENB.ASS, nel cui ambito era stata prevista la costituzione di una “Cassa lavoratori agenziali”, gestita allo scopo di “realizzare le finalità e i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica” (art. 4, co 5, CCNL/2001). Esponeva che la costituzione dell’Ente Bilaterale era avvenuta allo scopo di assicurare un sostegno al reddito dei lavoratori vincolati al CCNL, durante i periodi di sospensione del lavoro per malattia. Deduceva che, in data 18 aprile 2004, era stato approvato lo Statuto di ENB.ASS e che l’ente era da qualificare come associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e ss c.c., soggetta alle comuni regole civilistiche sulle associazioni, senza che il carattere sindacale e contrattuale dell’Ente Bilaterale potesse assumere rilevanza e determinare la verificazione di particolari effetti.
Esponeva che in data 20 novembre 2014 le Organizzazioni firmatarie del CCNL/2001 e del CCNL/2007 avevano sottoscritto un nuovo CCNL, al quale il Sindacato attore non aveva aderito in quanto firmatario di diverso contratto in data 10 novembre 2014 con altre organizzazioni sindacali.
Osservava che, a seguito della sottoscrizione di tale diverso CCNL era stato costituito un nuovo ente bilaterale, che avrebbe conservato la sola denominazione di ENB.ASS, restando comunque autonomo rispetto al precedente, istituito mediante il CCNL/2001, che invece doveva reputarsi estinto. Affermava che, nel novembre 2014, aveva richiesto, senza utile seguito, all’E.N.B.Ass. di restituire agli associati i contributi versati a decorrere dal 2013 e che, in data 6 novembre 2015 aveva inviato altra comunicazione con cui aveva richiesto di procedere alla liquidazione dell’ENB.Ass., sull’assunto che con l’intervento del nuovo CCNL 20.11.2014, al quale non aveva aderito il Sindacato SNA, si era verificata la condizione di cui all’art. 23 dello Statuto ENB.ASS.
Sulla base di tali premesse di fatto, l’attore formulava le conclusioni innanzi richiamate.
Si costituivano in giudizio le associazioni convenute le quali contestavano la domanda eccependo in via preliminare il difetto di competenza per materia del Tribunale adito, essendo la controversia, da devolvere alla cognizione esclusiva e funzionale del Tribunale del Lavoro. Contestavano nel merito le domande, deducendo l’inesistenza dei presupposti dello scioglimento e della liquidazione.
Concludevano nei seguenti termini:”….. disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, voglia: in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi Tribunale civile di Roma in funzione di giudice del lavoro. nel merito rigettare il ricorso proposto da SNA in quanto completamente privo di fondamento, in fatto ed in diritto. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
Autorizzato il deposito delle memorie ex articolo 183, VI comma, cod. proc. civ., parte attrice formulava con la memoria di cui all’articolo 183, comma VI, n. 1, cod. proc. civ. le seguenti conclusioni: “Le conclusioni e domande di cui all’atto introduttivo vengono qui di seguito così precisate: “a) ordinare a ENBASS e alle altre parti convenute il rendimento del conto di tutte le attività sino alla data odierna, precisando in particolare l’ammontare di tutti i contributi corrisposti sino al novembre 2014, la collocazione delle somme corrispondenti, l’eventuale erogazione di controprestazioni a favore di associati; b) ordinare ai responsabili delle attività di ENBASS di non disporre in alcun modo del patrimonio dell’ENBASS costituito in forza del CCNL 2001; c)adottare tutti i provvedimenti più idonei a tutelare i diritti e le domande qui azionate; d) accertata per tutte le ragioni esposte in narrativa, la cessazione dell’efficacia dell’ENBASS costituito in forza del CCNL/ASS 2001, e comunque l’intervenuta costituzione di nuovo Ente bilaterale in base al CCNL 20.11.2014, sottoscritto tra UNAPASS ed ANAPA da un lato e da FIBA-CISL, FISAC-CIGL, UILCAUIL, FNA, dall’altro, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di diritto, nonché di quelle dello Statuto per la liquidazione e scioglimento dell’ENBASS; e) conseguentemente dichiarare la liquidazione e lo scioglimento dell’ente bilaterale ENBASS costituito ai sensi del CCNL/ASS 2001; f) nominare il liquidatore e/o i liquidatori dell’ENBASS considerate anche le irregolarità poste in essere dall’Organo rappresentativo dell’ente bilaterale, come sopra meglio descritte; g) adottare ogni più idoneo provvedimento per la tutela del patrimonio dell’ENBASS, da devolversi secondo quanto stabilito dall’art. 23, n.5 dello Statuto. Vittoria di spese e competenze professionali”.
Acquisita documentazione conferente, rigettate tutte le istanze istruttorie, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti all’udienza del 18 dicembre 2017 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Considerazioni di priorità logica rendono necessaria la disamina dell’eccezione, svolta in via preliminare da parte convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio, di incompetenza per materia del Tribunale adito sull’assunto della competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
L’eccezione è infondata e va disattesa. La domanda all’esame del Tribunale ha chiaramente ad oggetto l’accertamento della causa di scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori. Esula, all’evidenza, dall’ambito di cognizione delineato dalle prospettazioni attoree e dagli elementi costitutivi dell’azione, qualsiasi profilo attinente a questioni demandate, ai sensi dell’articolo 442 cod. proc. civ., alla competenza per materia del Tribunale del Lavoro.
Nel merito, reputa il Tribunale di dover pervenire a una decisione di integrale rigetto delle domande svolte da parte attrice.
L’E.N.B. Ass., Ente Nazionale del Settore Agenzie di Assicurazione è un ente bilaterale, un organismo paritetico e rileva quale associazione, non riconosciuta e senza fini di lucro (art. 1 Statuto) tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali. Nel caso di specie, l’ente è stato istituito mediante il CCNL/2001 sottoscritto da un lato da SNA e UNAPASS e dall’altro da FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL e FNA, per lo svolgimento delle seguenti funzioni (art. 4 C.C.N.L. 2001):
– analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
– predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente, elaborando un’eventuale proposta di riformulazione dell’art. 15, relativo all’inquadramento;
– valutare la possibilità di introdurre nel testo contrattuale la previsione del lavoro ripartito (“jobsharing”), definendone eventualmente le caratteristiche normative;
– formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente c.c.n.l. si applica;
– predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato;
– assolvere alle funzioni, previste dagli accordi 2 settembre 1997 e l’intesa in via di definizione, inerenti all’individuazione dei R.L.S. ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
– elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all’attuazione degli accordi nazionali.
L’associazione è stata istituita con durata a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, approvato in data 18 aprile 2004.
La documentazione in atti dà contezza e non è altresì contestato tra le parti il fatto che le associazioni firmatarie del CCNL del 2001, avente validità a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2004, abbiano successivamente rinnovato il contratto, sottoscrivendo l’accordo del 5 luglio 2007, con il quale era stato stabilito un periodo di validità dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008.
Tale contratto è stato poi rinnovato, con accordo del 4 febbraio 2011 sottoscritto da SNA e UNAPASS da una parte e da FIBA-CISL, FISACCGIL, UILCA-UIL e FNA dall’altra. In tale accordo di rinnovo è stato stabilito per il CCNL un periodo di validità dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012.
Successivamente, in data 14 aprile 2011, il comitato centrale di SNA non ha approvato l’accordo di rinnovo del CCNL/2011 e non ha ratificato la sottoscrizione al CCNL del 2011. E’ altresì incontestato che, in data 10 novembre 2014 (doc. n. 6 fascicolo parte attrice), sia stato concluso un CCNL relativo al settore credito e assicurazioni, sottoscritto dal Sindacato SNA e CPMI Italia da una parte e, dall’altra, con riferimento alle organizzazioni sindacali, da FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS, con istituzione di un autonomo ente bilaterale, denominato EBISEP, distinto dal CCNL precedente e dall’ente bilaterale facente capo a tale ultima contrattazione. Successivamente, SNA ha inviato una missiva ai propri iscritti, in data 13 novembre 2014, a mezzo della quale ha comunicato di aver sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, precisando che si trattava di un nuovo CCNL nel quale non vi erano indennità arretrate e altre erogazioni da corrispondere (doc. n. 7, fascicolo parte convenuta). Distinta missiva veniva poi trasmessa in data 1° dicembre 2014 dal Sindacato SNA alle organizzazioni sindacali FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL che avevano sottoscritto il CCNL 2001 e i successivi accordi di rinnovo, con comunicazione relativa alla propria disdetta con riferimento al CCNL 2007 e alla sottoscrizione di un nuovo accordo collettivo di settore con le sigle sindacali CONFSAL FESICA e CONFSAL FISALS (doc. n. 8, fascicolo parte convenuta). Il Sindacato SNA ha invitato altresì e componenti degli organi di E.N.B.Ass. di rispettiva designazione a rassegnare le dimissioni dai relativi incarichi (doc. n. 8, fascicolo parte attrice).
Il CCNL 2011 è stato poi rinnovato con accordo del 20 novembre 2014, sottoscritto da una parte da ANAPA e UNAPASS e, dall’altra, da FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL e FNA (doc. n. 5 fascicolo parte attrice; doc. n. 10, fascicolo parte convenuta).
Sulla base delle richiamate risultanze documentali, è possibile affermare che il Sindacato SNA, odierno attore, sottoscrivendo un nuovo contratto collettivo con altre organizzazioni sindacali e trasmettendo apposita “disdetta” in ordine al precedente contratto 2007, applicato di fatto, e al relativo sistema contrattuale sorto sin dal CCNL 2001, abbia esercitato il recesso dall’associazione istituita con tale ultimo accordo e con il relativo Statuto, aderendo ad altro accordo e ad altra associazione bilaterale, denominata EBISEP (art. 4, contratto 10/11/2014, doc. n. 6, fasc. parte attrice).
L’E.N.B.Ass. istituito con il CCNL 2001 ha mutato composizione, ed anche il suo Statuto è stato modificato e adeguato onde recepire quanto previsto dal contratto collettivo del 20 novembre 2014 (doc. n. 13, fasc. parte convenuta). Il fatto che talune delle sue originarie componenti associative non abbiano sottoscritto il contratto, abbiano aderito ad altro sistema contrattuale dando vita ad altro ente bilaterale (EBIDEP), non può costituire ad alcun titolo evento estintivo dell’associazione originaria, comportandone unicamente una vicenda modificativa.
D’altro canto, l’articolo 23 dello Statuto approvato nel 2004, intitolato alla Liquidazione dell’E.N.B.Ass. e richiamato dalla stessa Parte attrice, prevedeva, con disposizione rimasta immutata anche nel nuovo Statuto della medesima associazione:
“1. La messa in liquidazione dell’E.N.B.Ass. è disposta, su conforme deliberazione delle Associazioni ed Organizzazioni stipulanti, nei seguenti casi: a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge; b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale; c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine all’accantonamento ed al versamento dei contributi.
2. Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui sopra, cesserà automaticamente l’obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l’ E.N.B.Ass. i contributi di cui al precedente comma, lettera c), e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.
3. Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni ed Associazioni stipulanti provvederanno alla nomina di otto liquidatori, di cui quattro nominati dalle Associazioni dei datori di lavoro e quattro nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione ed in difetto di quanto sopra, provvederà, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
4. Le anzidette Associazioni ed Organizzazioni determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’E.N.B.Ass., i compiti dei liquidatori, ratificandone successivamente l’operato.
5. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni ed Associazioni firmatarie del presente atto.
6. In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale, tenuti presenti i suddetti scopi.”.
Dalla cennata disposizione statutaria, si evince innanzitutto che la messa in liquidazione, dell’ente è disposta dall’assemblea in presenza di una delle cause espressamente stabilite dallo Statuto. Tali fattispecie, integranti specifici casi di cessazione dell’ente, si verificano nelle sole ipotesi previste dall’articolo 23 cit., riferite alla cessazione dall’attività per disposizione di legge, alla perdita della propria autonomia finanziaria e funzionale, alla cessazione dell’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria, delle disposizioni contenute nel CCNL in ordine all’accantonamento e al versamento dei contributi.
Nel caso di specie, non può reputarsi verificata alcuna delle cause di scioglimento dell’associazione, indicate da tale disposizione statutaria. Inoltre, a prescindere dalla qualificazione del contratto sottoscritto in data 20 novembre 2014 in termini di nuovo contratto ovvero di rinnovo del contratto precedente, deve osservarsi che la mancata adesione del Sindacato SNA a tale contratto e la sottoscrizione di altro documento non vale a integrare sotto alcun profilo una vicenda estintiva dell’associazione istituita dal sistema contrattuale del 2001 e dal relativo statuto, rilevando esclusivamente quale manifestazione della volontà di aderire ad altro sistema contrattuale e alla costituzione di altro ente bilaterale di riferimento, con evidente recesso dalla precedente associazione e dai relativi accordi. E il venir meno di taluno degli associati non può in sé stesso determinare l’estinzione dell’associazione e comportarne lo scioglimento e la liquidazione.
Il C.C.N.L. stipulato in data 20 novembre 2014 e non sottoscritto dal Sindacato SNA, costituisce chiaramente un “rinnovo” contrattuale da parte di alcune organizzazioni, come affermato anche dal Verbale Unico di Accertamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9/9/2015 (doc. n. 5, fasc. Parte convenuta) e non può configurarsi quale contratto nuovo, che istituisce altro Ente bilaterale.
Neppure il riferimento, contenuto nell’articolo 4 del CCNL del 2014 alla istituzione dell’Ente bilaterale per i lavoratori dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, regolato dallo Statuto che è parte integrante (doc. n. 13, fasc. parte convenuta), può costituire indice dell’estinzione del precedente ente bilaterale, essendosi verificata, come innanzi precisato, esclusivamente una modificazione delle associazioni datoriali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale modifica non può neppure comportare la restituzione della quota parte della contribuzione devoluta al Fondo comune dell’associazione, con riguardo ai rispettivi iscritti rappresentati. Sul punto, va richiamato un risalente, ma pienamente condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve reputarsi “irripetibile, in caso di scissione di associazione sindacale, la quota parte dei contributi costituenti il fondo comune dell’associazione, in quanto la scissione è equivalente al recesso dall’associazione che non ne comporta di per sé lo scioglimento (nella specie, gli scissionisti chiedevano la metà della percentuale dei contributi di assistenza sindacale dei coltivatori diretti, devoluti all’associazione sindacale originaria in forza di apposita convenzione nazionale stipulata con il servizio contributi agricoli unificati” (Pretura Roma 28 dicembre 1991).
La domanda di accertamento della cessazione dell’efficacia dell’E.N.B.Ass. costituito in forza del CCNL del 2001 e delle condizioni di legge e di statuto per procedere allo scioglimento e alla liquidazione del suddetto Ente, va in conclusione disattesa.
La domanda formulata a mezzo della memoria di cui all’articolo 183, VI comma, n. 1, cod. proc. civ. da parte attrice, con la quale viene richiesto il rendimento del conto all’Ente convenuto e alle altre associazioni, è autonoma rispetto a quella svolta con l’atto di citazione.
La Suprema Corte ha affermato che la modificazione della domanda ai sensi dell’articolo 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa – petitum e causa petendi – sempre che la domanda così modificata appaia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass., Sezioni Unite, n. 12310/2015).
Nel caso di specie, il riferimento alla presentazione del conto è contenuto nell’atto di citazione, ove si precisa che il Presidente dell’Ente “non ha mai rendicontato l’utilizzo del patrimonio dell’ente” e pertanto può ritenersi che la domanda, meglio indicata nella memoria di cui all’articolo 183, comma VI, n. 1, cod. proc. civ., costituisca una precisazione e un completamento della domanda originaria, e come tale sia da considerare pienamente ammissibile.
La domanda è tuttavia, immeritevole di seguito per una molteplicità di ragioni.
Come innanzi rilevato, il Sindacato attore non ha sottoscritto il CCNL del 20/11/2014 ma ha aderito ad altro sistema contrattuale, istituendo un diverso ente bilaterale unitamente ad altre organizzazioni, e dunque non appare legittimato a richiedere la presentazione del conto rispetto all’attività di un Ente del quale il Sindacato non è più parte. Inoltre, ai sensi dell’articolo 37 cod. civ., i contributi degli associati e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune dell’associazione non riconosciuta e, finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso; appare evidente anche sotto tale profilo, il difetto di interesse di parte attrice, a conseguire il rendimento di un conto dalle cui risultanze contabili non potrebbe, comunque, trarre alcun possibile vantaggio, finché dura l’associazione e sino allo scioglimento e alla liquidazione. Va poi rilevato, in ogni caso, che le associazioni che hanno aderito all’ente bilaterale non hanno alcun dovere di rendere il conto rispetto all’utilizzo del Fondo Comune.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerati la natura e il valore della causa, e la media dei compensi corrispondenti alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
Definendo il giudizio, ogni altra istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta le domande.
Condanna Parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di €. 7.254,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge in favore della Parte convenuta, costituita con unico procuratore e difensore.
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