CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 luglio 2018, n. 18741

Contratto di lavoro autonomo – Obbligo contributivo – Verbale di accertamento – Dichiarazioni dei lavoratori

Fatti di causa

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 738/2012, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Livorno, in accoglimento della eccepita decadenza, aveva annullato il ruolo di cui alla cartella esattoriale impugnata dalla P.A. di L.G. e C. s.n.c , contestualmente pronunciando , in sede di accertamento del credito contributivo, e dichiarando dovute all’Inps le somme di cui al verbale di accertamento 17.12.2004 nella misura accertata e quantificata dalla sentenza di primo grado.

La Corte territoriale aveva ritenuto, sulla base dei documenti contrattuali presenti in atti e delle dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede di verbale di accertamento, che i rapporti di lavoro intercorsi con i lavoratori presenti al momento dell’accertamento, non fossero coincidenti con lo schema formalmente stipulato; aveva quindi valutato sussistente l’obbligo contributivo a carico della Pasticceria, condannando quest’ultima al pagamento delle somme già accertate dal Tribunale.

La P.A. srl proponeva ricorso affidandolo a 3 motivi.

L’Inps resisteva con controricorso.

Ragioni della decisione

1) – Con il primo motivo è denunciata la violazione falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per aver, la Corte, ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 25 D.lgs n. 46/99 avesse natura meramente processuale senza peraltro esplicitato le ragioni determinative di siffatte affermazioni e valutazioni.

Si osserva a riguardo che in realtà la Corte territoriale ha dichiarato la decadenza dell’Inps dall’iscrizione a ruolo anche rilevando l’ammissione in tal senso dello stesso istituto previdenziale. Risulta chiaro che, se pur non interamente articolato l’iter argomentativo, la adesione alla tesi dell’Inps, espressamente specificata, rendeva evidente la scelta adottata nella pronuncia di decadenza. Ciò esclude quindi il vizio denunciato e rende infondato il motivo.

Peraltro parte ricorrente in questa sede non ha censurato l’erroneità della decisione (ma solo la carenza di motivazione) con ciò evidenziando comunque carenza di interesse ad una differente statuizione.

2) – Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e art. 17 D.lgs n. 46/99, art. 37 e 24 D.lgs. n. 46/99 art. 13 comma 6 l. n. 448/98 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.., in quanto la Corte avrebbe erroneamente ritenuto di poter esaminare ed accogliere la domanda dell’Inps di accertamento e condanna al pagamento delle somme di cui al verbale, nonostante l’Istituto fosse decaduto dalla possibilità di iscrivere a ruolo le suddette pretese.

Questa Corte ha chiarito che “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo”. Cass. n. 14149/2012; conf. Cass. n. 774/2015).

Il principio enunciato evidenzia il perimetro di giurisdizione assegnato al giudice in sede di opposizione alla cartella esattoriale , non limitato alla sola iscrizione a ruolo ma all’accertamento di merito del credito in origine vantato. Il motivo risulta infondato.

3) – Con il terzo motivo la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 132 n. 4 c.p.c. e 24 D.lgs n. 46/99 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., non avendo, la Corte territoriale, esaminato e valutato le preliminari eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità sollevate dalla società con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall’Inps e riproposta con appello incidentale.

Il motivo risulta inammissibile poiché alcuna indicazione è stata inserita nel ricorso circa le modalità ed i contenuti delle richiamate eccezioni.

Questa Corte, a riguardo ha chiarito che “nel giudizio di cassazione, viola il principio di autosufficienza il motivo di ricorso incidentale con il quale si faccia valere una questione pregiudiziale di rito, già disattesa dal giudice di secondo grado, senza riportare l’esatta formulazione della relativa eccezione sollevata, in appello, nella prima udienza di comparizione, ovvero riproposta in sede di precisazione delle conclusioni Cass. n. 22000/16; Cass. n. 21083/2014).

Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro-ricorrente,liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.