COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 09 luglio 2018, n. 2804

Tributi locali – ICI – Accertamento – Immobile concesso in uso gratuito

Fatto e diritto

La Commissione Tributaria di Palermo, con sentenza n. 191/2012, in accoglimento dell’impugnativa proposta da C.G. avverso gli avvisi di accertamento ICI anni 2005-2009 ha annullato detti avvisi, compensando le spese.

Ha proposto appello il Comune di Palermo il quale ha chiesto riformarsi la sentenza e rigettarsi I’impugnazione assumendo che le somme in questione erano dovute in quanto la contribuente contrariamente a quanto previsto dal regolamento comunale in materia non aveva comunicato che I’immobile era stato concesso in uso gratuito al figlio. A.

C.G. pur ritualmente citata è rimasta contumace.

L’appello è fondato.

Va, invero, osservato che sulla scorta del regolamento comunale la contribuente era tenuta a comunicare la concessione dell’immobile in comodato gratuito al figlio, non risultando che I’ente fosse a conoscenza di tale circostanza.

Né può assumere rilievo decisivo, come ritenuto dal primi giudici, il fatto che la relativa circostanza venne riconosciuta dal comune “a far data 2010”, atteso che gli avvisi in contestazione riguardano il periodo pregresso (anni 2005-2009), sicché la condotta del comune non appare in alcun modo censurabile.

L’appello va, quindi, accolto con conseguente integrale rigetto del ricorso proposto dal contribuente innanzi alla CTP.

In applicazione del principio della soccombenza C.G. va condannato al pagamento in favore del Comune di Palermo delle spese liquidate per il primo grado del giudizio in euro 150,00 oltre accessori di legge e per l’odierno grado del giudizio in euro 200,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Accoglie l’appello e per I’effetto rigetta il ricorso proposto dalla contribuente.

Condanna C.G. al pagamento in favore del Comune di Palermo delle spese liquidate per il primo grado del giudizio in euro 150,00 oltre accessori di legge e per I’odierno grado del giudizio in euro 200,00 oltre accessori di legge.