CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 luglio 2018, n. 18160

Lavoratori beneficiari di pagamenti irregolari – Cartella esattoriale – Violazione del diritto di difesa – Mancata indicazione, nella cartella, della notifica del verbale ispettivo

Rilevato che

1. con sentenza in data 9 giugno 2011 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella esattoriale opposta dall’attuale parte intimata, rilevandone le insanabili irregolarità formali e, in particolare, ritenendo insufficiente il riferimento al verbale ispettivo senza menzione della data di notifica o comunque dei motivi alla base dell’addebito contributivo;

2. per la Corte di merito non si trattava di mere irregolarità formali ma di sostanziale violazione del diritto di difesa, integrata dalla mancata indicazione, nella cartella, della notifica del verbale ispettivo e dell’inadempienza alla quale si riferiva, ancor più considerato che l’addebito traeva origine da un complesso verbale ispettivo relativo a numerose unità produttive sparse su tutto il territorio nazionale e a irregolarità di vario genere; dal riferimento all’inadempienza, nella cartella, con un mero codice numerico, nella specie 0502, tant’è che l’INPS, solo in sede di costituzione, precisava il nome dei lavoratori beneficiari di pagamenti irregolari; escludeva, inoltre, che si fosse formato un giudicato sulla questione controversa, sulla quale altri giudici, aditi per il medesimo verbale, non si erano pronunciati; riteneva, infine, la pretesa dell’INPS sfornita di idonea prova, per non avere l’Istituto provato la natura retributiva delle somme erogate dal datore di lavoro ai lavoratori fuori busta;

3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale non hanno opposto difese le parti intimate, la s.r.l. S. Costruzioni, in liquidazione e Equitalia Centro s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione;

Considerato che

4. il primo motivo, con il quale la parte ricorrente si duole della ritenuta nullità per violazione diritto di difesa a causa della sintetica indicazione della causale, nel verbale, attraverso un mero codice alfanumerico, merita accoglimento dovendo rilevarsi sia che la parte, proponendo l’opposizione a cartella, è stata in grado di svolgere le difese sia che l’INPS, con memoria difensiva, aveva specificato il credito contributivo azionato e la società, attrice in senso processuale ma convenuta in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a cartella, non ha chiesto termine per poter articolare ulteriori difese a seguito della specificazione della domanda, ciò implicando conseguenze sugli oneri probatori e non già violazione del diritto di difesa;

5. merita accoglimento anche il secondo motivo, con il quale viene criticato il percorso argomentativo svolto dalla Corte di merito onerando l’INPS della prova in ordine alla natura retributiva delle somme erogate, così risultando il decisum non conforme al consolidato principio di legittimità per cui l’INPS deve solo provare l’ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte all’applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (v., per tutte, Cass. 20 febbraio 2012, n. 2419);

6. rileva, dunque, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l’onere di dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio 2014, n. 16639);

7. al rigetto dei primi due mezzi d’impugnazione consegue l’assorbimento della terza censura, incentrata sul limite fissato dall’art. 48 (ora 51), comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 in ordine all’esclusione dall’imponibile contributivo delle indennità connesse a trasferta e delle spese di trasporto comprovate da documenti, e sul relativo difetto di allegazione dei distinti titoli (indennità o rimborso) di erogazione delle somme e di prova documentale dei rimborsi fruiti per spese di trasporto;

8. in conclusione, erogate somme ai lavoratori, era onere del datore di lavoro provare sia che vi erano state trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui all’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986;

9. la sentenza che non si è conformata ai predetti principi va, pertanto, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione;

10. le spese dell’intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della s.r.l. S. Costruzioni in liquidazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione; condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 950,00 per il giudizio di primo grado, di cui euro 800,00 per onorari; euro 1.250,00 per il giudizio di appello, di cui euro 1.100,00 per onorari; euro 5.200,00 per il giudizio di legittimità, di cui euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.