CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18466
Rivalutazione della indennità integrativa speciale – Ricorso per Cassazione inammissibile – Motivi fondati su giudicato esterno – Principio di autosufficienza – Violazione – Corte di Cassazione non tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo
Rilevato
che con sentenza in data 7 febbraio 2013, la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza di R.D.A. nei confronti della Asl Taranto (…) con il quale era stato ingiunto all’azienda il pagamento della somma di euro 875,80 a titolo di rivalutazione della indennità integrativa speciale componente l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992; che avverso la sentenza della Corte d’Appello il R. ha proposto ricorso affidato a due motivi;
che la AUSL Ta/(…) è rimasta intimata;
Considerato che
1. Con il primo motivo/ il ricorrente eccepisce il giudicato esterno ex art. 2909 c.c. e la preclusione del riesame della medesima questione vedente tra le medesime parti e della conseguente questione di legittimazione passiva, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.- Vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Deduce, in particolare, che il giudizio svoltosi tra le parti anteriormente al presente, conclusosi con sentenza passata in giudicato di accoglimento della domanda proposta in via monitoria, avrebbe avuto ad oggetto il medesimo rapporto giuridico sostanziale, con conseguente operatività del giudicato esterno, in quanto il giudizio relativo ad una tranche di quanto dovuto in base allo stesso titolo coinvolgerebbe anche le altre, oggetto del presente procedimento;
2. con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ( art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla domanda di rivalutazione della indennità integrativa speciale;
1.1. il primo motivo è inammissibile. La tesi accreditata dal R. a sostegno della critica si presenta carente sotto il profilo della autosufficienza: deve, infatti, tenersi conto del necessario coordinamento tra il principio secondo cui la interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso.
I motivi di ricorso per cassazione fondati sul giudicato esterno devono, infatti, rispondere ai dettami di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., che del principio di autosufficienza rappresenta il precipitato normativo (in termini Cass. n. 995 del 2017). Nella specie, la tecnica redazionale adottata nella stesura del ricorso, privo della trascrizione integrale della sentenza e di ogni indicazione in ordine alla fase del giudizio di merito in cui tale sentenza sia stata prodotta / non consente al collegio di valutare se sussista o meno l’identità dei titoli posti a fondamento delle domande proposte rispettivamente nel procedimento già definito e nel presente procedimento. Ne consegue che il motivo di ricorso in esame è del tutto inidoneo ad individuare, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta risoluzione delle questioni oggetto di giudizio, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo.(ex plurimis Cass. n. 15737 del 2017);
2.1. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo;
3. Sulla base delle esposte motivazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Non si deve provvedere in ordine alle spese processuali, essendo la AUSL Ta/(…) rimasta intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.