CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2018, n. 19000

Tributi – Accertamento induttivo – Rettifica del reddito di impresa – Costi per acquisti inesistenti – Compensazione con corrispondenti ricavi fittizi – Onere di prova a carico del contribuente

Premesso che e considerato che

1. Con sentenza in data 29 settembre 2010, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia dichiarava illegittimo l’avviso emesso dalla Agenzia delle Entrate in rettifica, ai fini IRPEF ed ILOR, della dichiarazione presentata da A.C. relativamente al reddito d’impresa dell’anno 1990, sul motivo che la rettifica, riferita alla fatturazione per operazioni inesistenti, era stata eseguita aumentando l’imponibile dichiarato dei costi di tali operazioni, senza però sottrarre dall’ammontare del reddito dichiarato i ricavi corrispondenti alle medesime operazioni.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di due motivi con i quali rispettivamente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che la commissione abbia immotivatamente assunto che, a fronte di costi fittizi, debbano di necessità esservi ricavi fittizi; e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la commissione abbia falsamente applicato gli artt. 39, comma 1, lett. d) e 54 del d.P.R. 600/73, l’art.21, comma 7, del d.P.R. 633/72, gli artt. 54 e 55 del d.P.R. 917/1986 e l’art. 2697 c.c. in quanto ha annullato l’avviso, basato sul legittimo impiego del metodo induttivo, ritenendo che l’ufficio, corrispondentemente all’aumento dell’imponibile per i costi delle operazioni ritenute fittizie, avrebbe dovuto ridurre i redditi dichiarati in ragione dei ricavi non conseguiti; senza considerare che non vi è alcun nesso di implicazione necessaria tra costi dichiarati per operazioni inesistenti e ammontare dei ricavi dichiarati, e che degli eventuali minori ricavi il contribuente non aveva dato prova;

3. il contribuente non ha svolto difese;

4. i motivi di ricorso, connessi e pertanto suscettivi di esame congiunto, sono fondati in quanto la commissione tributaria regionale della Puglia non ha rispettato il dovere motivazionale sancito dall’art. 36 d.lgs. 546/92 annullando l’avviso senza dar conto del fatto che il contribuente, come era suo onere ex art. 2697 c.c., avesse dimostrato la sussistenza di ricavi fittizi, riconducibili alle operazioni inesistenti contestategli dalla amministrazione, e da quest’ultima trascurati nel rideterminare l’imponibile;

5. occorre infatti evidenziare che non c’è simmetria, né automatismo biunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati, e che ai sensi dell’art. 8, co.2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla I. 26 aprile 2012, n. 44 (“Non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati”), sopravvenuto ma applicabile retroattivamente in quanto più favorevole del previgente art. 4 bis dell’art. 14 della I. 24 dicembre 1993, n. 537, spetta al contribuente provare la specifica relazione di “diretta afferenza” tra i componenti positivi (ricavi) ed i componenti negativi relativi a beni non effettivamente scambiati (sul punto, vedasi già Cass. sentenza n. 7896 del 20/04/2016; v. anche Cass. 21189/14 e 25967/13);

6. la sentenza deve quindi essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia, nonché per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.