MINISTERO INTERNO – Circolare 03 luglio 2018
Codice antimafia – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Autorizzazione alla fruizione sotto condizione risolutiva – Quesito
Si fa riferimento alla nota con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia) nel corso del procedimento di autorizzazione alla fruizione del credito di imposta, introdotto a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno (NOTA 1).
Partendo dal presupposto che il beneficio economico di cui trattasi rientra tra i “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” indicati dall’art. 67, comma 1, lett. g), del citato d.lgs. n. 159/2011, per i quali ricorre l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia, la prima questione posta riguarda i termini di rilascio della medesima.
Viene, infatti, evidenziato che, in una prima fase di applicazione delle suddette disposizioni, la rilevanza degli importi oggetto delle istanze presentate insieme alla peculiarità dell’agevolazione richiesta hanno indotto codesta Agenzia a sospendere l’autorizzazione in attesa della documentazione liberatoria ma che tale posizione ha determinato un complessivo rallentamento dell’attività svolta, dovuto alla lunghezza dei tempi medi di attesa del provvedimento antimafia, che rischia di compromettere le finalità delle indicate misure di sostegno, dirette ad incidere nell’immediato su investimenti e occupazione.
Per superare siffatta distonia del sistema, è stata, quindi, prospettata una modalità operativa assolutamente coerente con l’attuale impianto normativo.
Giova, infatti, sottolineare che il d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, ha profondamente rivisitato il procedimento di rilascio della documentazione antimafia, attraverso la modifica degli artt. 88 e 92 del Codice.
In particolare, a seguito della citata novella, sono state introdotte specifiche regole ai fini dell’erogazione di contributi, finanziamenti e altre provvidenze pubbliche, stabilendo che, laddove il provvedimento antimafia non venga rilasciato nel termine ordinatorio prescritto, l’Amministrazione procedente ha la facoltà, ma non l’obbligo, di sospendere il versamento fino alla ricezione della documentazione liberatoria (NOTA 2).
Ne discende che la medesima Amministrazione può legittimamente determinarsi anche in assenza della citata documentazione, corrispondendo i contributi, i finanziamenti e le altre erogazioni sotto condizione risolutiva (NOTA 3), esattamente come prospettato da codesta Agenzia.
Diverso è il caso in cui la documentazione interdittiva venga comunicata successivamente ad una precedente liberatoria, in virtù della quale era già stata legittimamente autorizzata la fruizione del credito d’imposta, senza l’apposizione di condizioni risolutive.
Nella descritta fattispecie, infatti, si ritiene che, al contrario di quanto ipotizzato, non possa procedersi alla revoca dell’autorizzazione in quanto le relative norme di riferimento (NOTA 4), nel prevedere l’esercizio della revoca o del recesso, contemplano solo i casi della stipula del contratto, della concessione dei lavori o dell’autorizzazione al subcontratto, senza alcun richiamo alle erogazioni.
Queste ultime, pertanto, una volta disposte nella accertata ricorrenza di tutti i presupposti di legge, non dovrebbero più essere messe in discussione in assenza di una espressa previsione che vada ad incidere sul generale principio di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento degli interessati.
Per quanto riguarda, infine, la misura del credito d’imposta da recuperare in caso di avveramento della condizione risolutiva, si conviene che dovrà trattarsi dell’intero importo autorizzato, tenuto conto che “il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite” (NOTA 5) riguarda la diversa materia dei rapporti a prestazioni corrispettive.
Da ultimo, con riferimento alla corretta individuazione dei soggetti sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 85 del Codice antimafia, si rappresenta che le incoerenze indicate in ordine all’elenco proposto all’operatore nella consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia sono state segnalate al Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie di questo Ministero, presso il quale la medesima Banca dati è istituita.
Sarà, pertanto, cura di quest’Ufficio comunicare gli esiti degli approfondimenti disposti e le soluzioni operative che saranno, conseguentemente, individuate.
Tanto si rappresenta, ritenendo di partecipare quanto sopra a tutte le Prefetture per la necessaria condivisione degli indirizzi interpretativi resi.
—
Note:
(1) Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(2) Artt. 88, comma 4-quater, e 92, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011.
(3) Artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.
(4) Artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.
(5) Artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.
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