TRIBUNALE DI MONZA – Sentenza 12 maggio 2011, n. 288
Lavoro – Docente – Richiesta permessi – Diniego domanda – Discrezionalità nella concessione dei permessi richiesti – Contestazione di addebito con richiesta di giustificazione
Fatto e Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.2.2010 la (…), premesso di essere docente presso (…) in servizio dal 1978 ha esposto: di aver presentato in data 12.2.2008, al Dirigente Scolastico domanda per poter fruire nei giorni 14, 15. 17 e 18 marzo di permesso per motivi di famiglia, ex art. art. 15, comma 2 , del CCNL 2006/2009 , allegando documentazione a giustificazione della richiesta; di aver ricevuto dal Dirigente Scolastico un diniego alla sua domanda sul presupposto dell’assoluta discrezionalità nella concessione dei permessi richiesti; di essersi comunque assentata nei giorni indicati stante il ritenuto proprio diritto di potere fruire del permesso richiesto, comunicando preventivamente la propria decisione; di aver ricevuto in data 28 marzo 2008 dal Dirigente Scolastico una lettera di contestazione di addebito con richiesta di giustificazione, da essa riscontrata richiamando le ragioni già esposte per cui reputava illegittimo il rifiuto della propria domanda.
Ciò premesso la ricorrente ha lamentato che, sebbene non fosse stata irrogata alcuna sanzione successivamente alla contestazione, fosse stata operata da parte resistente la trattenuta dei 4 giorni di assenza riferiti alla suddetta domanda di permesso; ha domandato, pertanto, che sia accertata e dichiarata l’illegittimità della suddetta trattenuta, con condanna del Miur alla rifusione della somma trattenuta.
Si sono costituti il Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Superiore (…) eccependo: che il rifiuto di fruizione dei giorni di permesso era legittimo stante la discrezionalità per il dirigente scolastico di autorizzare detto permesso sulla base delle esigenze di servizio; che il dirigente scolastico, sin dall’inizio dell’anno scolastico, aveva formalmente comunicato al collegio dei docenti che la drastica riduzione delle ore a disposizione e la carenza di sostituzioni rendeva impossibile il godimento di ferie in attività didattica; che le ragioni addotte dalla (…) per poter fruire del permesso non erano tali da giustificare una deroga alle regole sopra richiamate.
La parte resistente, ritenuto legittimo il diniego e , conseguentemente, ingiustificata l’assenza della prof.ssa (…), ha concluso domandando il rigetto delle avversarie domande.
La domanda presentata dalla ricorrente al dirigente scolastico in data 15 febbraio 2008 era diretta ad ottenere 4 giorni di “permesso per motivi personali art. 15, comma 2”. Il CCNL Scuola 2006/2009 distingue il diritto del dipendente alle ferie (di cui all’art. 13) dal diritto al permesso retribuito.
L’art. 15 attribuisce al dipendente a tempo indeterminato il diritto ad un permesso retribuito in alcuni casi specifici e per un numero di giorni limitato. Il 2° comma, in particolare, dispone: ” il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con la stessa modalità, sono fruiti 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Quest’ultima norma, nel circoscrivere il diritto alla fruizione delle ferie nel periodo di sospensione dell’attività didattica, prevede quale deroga: “durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 2”.
Le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione nel senso che al personale docente spettano, per motivi personali o familiari documentati 3 giorni di permesso retribuito e possono, per gli stessi motivi, usufruire anche di 6 giorni di ferie durante il periodo di attività didattica. Il richiamo, poi, dell’art. 15, comma 2, contenuto nell’art. 13, comma 9, va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documenti, l’autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodi di attività didattica, ma è soggetta al trattamento di cui all’art. 15, comma 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma.
Va sottolineato, inoltre, che, mentre l’articolo 13, comma 9, subordina l’autorizzazione alle ferie in periodi di attività didattica “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”, uguale restrizione non è contenuta nell’art. 15, comma 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari (e per la fruizione di ferie per le stesso ragioni), la presentazione della domanda corredata dalla documentazione (anche autocertificazione) attestante la sussistenza di detti motivi.
Nessuna discrezionalità è lasciata al dirigente scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste articolai ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né, tanto meno, è consentito al dirigente scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta che la prof.ssa (…) ha tempestivamente proposto domanda per assentarsi ed ha documentato idoneamente i motivi personali e familiari per cui intendeva assentarsi.
Non è stato contestato che la ricorrente non avesse ancora consumato i giorni di permesso retribuito e di ferie; conseguentemente il dirigente scolastico ha arbitrariamente negato l’autorizzazione. L’assenza nei giorni indicati, che deve essere attribuita per tre giorni a permesso retribuito e un giorno a ferie, non è, dunque, ingiustificata e la trattenuta effettuata si ritiene illegittima.
La domanda della ricorrente, pertanto, va accolta; parte resistente è tenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in considerazione del limitato valore della lite.
P.Q.M.
Visto l’art. 429 del c.p.c., così dispone:
In parziale accoglimento della domanda proposta da (…);
1) accerta e dichiara l’illegittimità della trattenuta di quattro giorni di retribuzione operata sullo stipendio della ricorrente con riferimento alle assenze dei giorni 14, 15, 17 e 18 marzo 2008 e dichiara tenuto e condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a rifondere a… l’importo corrispondente a detta trattenuta;
2) condanna Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida, nell’intero, complessivamente in €. 753,00 di cui €. 253,00 per diritti e €.500 per onorari, oltre spese generali e oneri fiscali; dispone che dette spese vengano distratte a favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratamente antistatali.
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