CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2018, n. 19028
Inps – Contributi a titolo di CIG, CIGS e mobilità – Esclusione dei contributi per indennità di disoccupazione – Recupero delle risorse finanziarie per il soddisfacimento di esigenze indifferibili dello Stato
Rilevato che
con sentenza depositata il giorno 14/1/2015, la Corte d’appello di Venezia ha accolto parzialmente l’appello principale proposto dall’Inps, anche per conto della S. s.p.a., contro la sentenza del Tribunale di Padova e per l’effetto ha condannato la A.A.A. s.p.a. a corrispondere i contributi richiesti dall’ente previdenziale a titolo di CIG, CIGS e mobilità, con esclusione dei contributi per indennità di disoccupazione; ha compensato per metà le spese del secondo grado di giudizio, ponendo la restante metà a carico della società; ha inoltre parzialmente accolto l’appello proposto dalla A. e, per l’effetto, ha compensato per metà le spese del primo grado, condannando la medesima società al pagamento della restante metà;
contro la sentenza la A.A.A. s.p.a. (d’ora in avanti solo A.) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di plurimi motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti;
Equitalia nord S.p.A. non ha svolto attività difensiva;
la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;
con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis comma secondo cod.proc.civ., la A. ha dichiarato di aver prestato adesione alla definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 6 del D. L. 193/2016, convertito con L. 225/2016; di aver provveduto al pagamento dell’importo indicato da Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.; di avere rinunciato come previsto dalle disposizioni su richiamate al giudizio di cassazione e di aver notificato l’atto di rinuncia a mezzo pec alle parti resistenti.
Considerato che
la rinuncia, proposta ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito in legge 1/12/2016, n. 225, contenente «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», è stata notificata all’Inps, controricorrente, anche in qualità di procuratore speciale della S. s.p.a., e per esso ai suoi difensori costituiti, mediante posta elettronica certificata, come risulta dalle ricevute di accettazione, depositate unitamente all’atto di rinuncia;
ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese, in considerazione del fatto che la rinuncia al giudizio (rectius: l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti) e imposta dall’art. 6, comma 2°, d.l. cit., affinché i debitori, nei cui confronti sono stati emessi ruoli affidati ad agenti della riscossione, possano accedere alla definizione agevolata prevista dalla norma citata: tale previsione, in una logica di composizione stragiudiziale delle controversie volta a recuperare con maggiore celerità risorse finanziarie per il soddisfacimento di esigenze indifferibili dello Stato, è validamente apprezzabile come ragione di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 cod.proc.civ. (Cass. 1/6/2018, n. 14105).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.