CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19436

Licenziamento disciplinare – Violazione dell’art. 35 CCNL settore del credito – Omessa comunicazione di un’azione penale a carico del dipendente – Proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato – Accertamento

Rilevato

che la Corte d’appello di Potenza, con sentenza depositata il 24.1.12. rigettò il gravame interposto da Banca Popolare di Bari S.p.A. contro la sentenza n. 439/2011 con cui il Tribunale di Melfi aveva dichiarato illegittimo, in quanto sproporzionato, il licenziamento disciplinare intimato a F. C. P. perché, in violazione dell’art. 35 CCNL settore del credito, non aveva comunicato che a suo carico era stata promossa l’azione penale per un fatto costituente reato punito con pena detentiva; che con sentenza n. 778 del 2015 questa Corte ritenne la motivazione di detta pronuncia “carente nella parte in cui non ha spiegato la ritenuta inidoneità, al fine di giustificare il licenziamento, della condotta colposa del dipendente nell’aver taciuto la circostanza del successivo rinvio a giudizio” nonché avuto “riguardo all’altra porzione dell’addebito disciplinare elevato a carico del F., ossia l’avere, nel corso d’un incontro del 2005 con esponenti della società, reso dichiarazioni mendaci ed omesso di consegnare alla banca ulteriori documenti in suo possesso (cioè il decreto di perquisizione emesso a suo carico dall’A.G.)”;

indi cassò detta sentenza stabilendo che “il giudice del rinvio dovrà accertare se e in che termini sussista l’altra porzione dell’addebito disciplinare elevato a carico del F., ossia l’avere, nel corso d’un incontro del 2005 con esponenti della società, reso dichiarazioni mendaci e omesso di consegnare alla banca ulteriori documenti in suo possesso (cioè il decreto di perquisizione emesso a suo carico dall’A.G.) e, all’esito, valutare se il compendio della o delle infrazioni commesse sia tale – alla luce dell’elemento soggettivo ravvisato e di ogni altra circostanza rilevante – da giustificare il licenziamento ai sensi delle previsioni del cit. CCNL e del principio di proporzionalità sancito dall’art. 2106 c.c.”;

che la Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 21 ottobre 2015, in sede di rinvio, ha riformato la pronuncia di primo grado ed ha rigettato il ricorso introduttivo del F., compensando le spese del giudizio;

– che la Corte territoriale – per quanto ancora interessa – ha ritenuto che la condotta contestata al dipendente, così come accertata, “valutata nel complesso delle risultanze processuali, sia sicuramente tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e da giustificare come proporzionata misura il recesso”;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso C. P. F. con 2 motivi, cui resiste la Banca Popolare di Bari Soc. coop.p.A., con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memorie;

Considerato

che il primo motivo del ricorso denuncia “violazione degli artt. 4, I comma, lett. e), 11, 27, del d. Igs. n. 196/2003; artt. 1418 e 1421 c.c.” in quanto la sentenza impugnata non avrebbe “rilevato d’ufficio, sia pure incidenter, al fine di dichiarare l’illegittimità del licenziamento, la nullità della clausola del contratto collettivo invocata dal datore di lavoro quale giustificazione del recesso”, che la censura è inammissibile per il suo carattere di novità (cfr. Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004) e per essere preclusa dalla struttura chiusa del giudizio di rinvio (da ultimo v. Cass. n. 11535 del 2017), avendo questa Corte già implicitamente superato la questione della validità della clausola demandando alla Corte di Appello esattamente il compito di valutare se il compendio della o delle infrazioni commesse dal F. fosse tale da giustificare il licenziamento proprio ai sensi delle previsioni delle disposizioni del CCNL, oltre che dell’art. 2106 c.c.; come noto nel giudizio di rinvio non possono essere rilevate d’ufficio questioni di diritto che tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto in essa enunciato (cfr. Cass. n. 327 del 2010; Cass. n. 13957 del 1991);

che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., anche in relazione all’art. 2 Cost., oltre che dell’art. 35 CCNL credito del 12 febbraio 2005, sostenendo che “la valutazione da parte del giudice del merito della gravità della condotta non può prescindere dalla considerazione della effettiva lesione dell’interesse protetto, da intendersi quest’ultimo come l’interesse del datore di lavoro tutelato dalla disposizione la cui violazione sia stata contestata al lavoratore sul piano disciplinare”;

che il motivo non può essere accolto in quanto, nonostante l’invocazione solo formale dell’error in iudicando a mente dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nella sostanza critica l’apprezzamento operato dalla Corte territoriale in ordine all’idoneità dei fatti addebitati a sorreggere la giusta causa di recesso e questa Corte insegna che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003), per cui esso non può essere sindacato in sede di S legittimità oltrepassando i limiti, come nella specie, imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, applicabile anche alla sentenza emessa in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 26654 del 2014; Cass. n. 10693 del 2016);

che dunque il ricorso va respinto, con spese a carico del soccombente liquidate come da dispositivo; che occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.