CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19468

Contributi previdenziali Gestione Commercianti – Iscrizione d’ufficio – Eccezione di decadenza ex art. 25. D.Lgs. n. 46/1999 – Applicazione del principio di non contestazione – Fatti costitutivi del credito si considerano esistenti – Inammissibile la contestazione fatta per la prima volta in appello

Rilevato

che il Tribunale di Bergamo, decidendo sulla opposizione proposta da G.M. avverso l’avviso di addebito notificato il 7 gennaio 2015 con il quale l’INPS gli aveva chiesto il pagamento dei contributi relativi alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2009 – gennaio 2014 in conseguenza della iscrizione d’ufficio disposta dall’istituto in relazione alla N.I. s.a.s. di M.G., la accoglieva parzialmente ed accertava la decadenza ex art. 25 del d.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 per i contributi 2011 (IV rata) e 2012 (I – IV rata) e la rigettava nel resto; che la Corte di Appello di Brescia, a seguito di gravame proposto dal M., confermava, con sentenza del 9 novembre 2016, la decisione del primo giudice;

che, ad avviso della Corte territoriale: l’eccezione di decadenza ex art. 25 d.Lgs. n. 46/1999 relativamente ai contributi per l’anno 2009 era infondata; nel merito, il M. non aveva contestato quanto affermato in punto di fatto dall’INPS e cioè che la N.I. s.a.s. era una società che si era occupata di compravendita, ricostruzione e locazione di beni propri o in leasing e che il M. aveva prestato abitualmente la propria attività all’interno della società, riscuotendo gli affitti, curando i contatti con i locatari, la manutenzione degli immobili ecc., occupandosi dei rapporto con gli istituti di crediti, gli uffici pubblici, i mediatori immobiliari e che tale attività era stata svolta in via continuativa e prevalente ragion per cui, in applicazione del principio di non contestazione, i fatti costitutivi del credito dell’istituto dovevano considerarsi esistenti e nessuna inversione dell’onere della prova si era verificata e, inoltre, inammissibile era la contestazione fatta per la prima volta in appello dal M. in ordine alla circostanza che la N.I. si limitava a riscuotere il fitto di un unico immobile di cui era proprietaria; correttamente il primo giudice aveva condannato il M. alle spese di lite in quanto l’opposizione era stata pressoché integralmente rigettata;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il M. affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’INPS in proprio e nella qualità;

che è stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio;

Considerato

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte di appello non aveva motivato circa la intervenuta decadenza dell’INPS dalla richiesta dei contributi per l’anno 2009 né si era pronunciata sulla eccezione di prescrizione di tali contributi; con il secondo motivo deduce “erronea motivazione e interpretazione dei fatti da parte del Giudice dell’appello” evidenziando che la N.I. s.a.s. non aveva svolto alcun attività commerciale se non la gestione di un unico immobile; con il terzo motivo si duole del fatto che la Corte territoriale aveva considerato corretta la condanna alle spese del ricorrente da parte del primo giudice in quanto l’opposizione era stata rigettata pressoché totalmente laddove, invece, comunque, il ricorrente era risultato in parte vittorioso;

che il primo motivo è infondato laddove lamenta la mancanza di motivazione circa la intervenuta decadenza dell’INPS dalla richiesta dei contributi relativi all’anno 2009, avendo la Corte territoriale rilevato che correttamente il primo giudice aveva respinto l’eccezione di decadenza in applicazione dell’art. 38, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 del 2010 conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122; diversamente, è fondato nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione dei predetti contributi non avendo il giudice del gravame detto alcunché sulla questione; che il secondo motivo è inammissibile in quanto non è conferente con la motivazione dell’impugnata sentenza perché non censura correttamente il ragionamento seguito dalla Corte per il quale non avendo il M. contestato specificamente i fatti allegati dall’INPS gli stessi dovevano ritenersi pacifici tra le parti né incide sulla rilevata tardività della contestazione secondo cui la N.I. s.a.s. sarebbe stata “detentrice di un unico immobile concesso in locazione”;

che il terzo motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui <<Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla I. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa.>> (Cass n. 1572 del 23/01/2018; Cass. n. 21069 del 19 ottobre 2016);

che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto in parte qua il primo motivo di ricorso ed il terzo, rigettato nel resto il primo e dichiarato inammissibile il secondo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Accoglie “in parte qua” il primo motivo di ricorso ed il terzo, rigettato nel resto il primo e dichiarato inammissibile il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Milano anche per le spese del presente giudizio.