CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 luglio 2018, n. 19440
Cittadini italiani trattenuti in Albania – Ricostruzione in AGO della posizione lavorativa relativa al periodo di lavoro svolto in Albania – Ricorso al minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati, per i rispettivi settori – Sussiste
Fatti di causa
La Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di M.A. e di P.R., cittadini italiani, trattenuti in Albania e rientrati in Italia dopo gli eventi dei primi anni 90, volta ad ottenere il ricalcolo della loro posizione contributiva tenendo conto dei minimi contributivi, in relazione alle mansioni svolte in Albania dal 1958 al 1988 la prima e dal 1955 al 1991 il P. , parametrati alle retribuzioni vigenti per gli insegnanti pubblici di scuola media.
Secondo la Corte doveva trovare accoglimento quanto affermato dall’Inps secondo cui, non essendo prevista tra i settori dell’AGO l’attività di insegnamento, doveva farsi ricorso al minimale contributivo relativo al settore dell’industria da ritenersi il più vantaggioso, rispetto al commercio e all’artigianato.
Avverso la sentenza ricorrono la M. e il P.. Resiste l’Inps con controricorso e poi con memoria ex art. 378 cpc
Ragioni della decisione
1. I ricorrenti denunciano violazione dell’art. 342, dell’art. 112, dell’art. 346, dell’art. 1, comma 1164, I. n. 296/2006; del DM del 31/7/2007; dell’art. 1 L. n. 389/1989.
Premesso che quali cittadini italiani erano potuti rientrare in Italia a seguito degli eventi dei primi anni 90 dall’Albania, ove avevano lavorato dal 1958 al 1988 la prima, e dal 1955 al 1991 il P., esponevano che in base alla L. n. 296/2006 avevano diritto alla ricostruzione in AGO della posizione lavorativa relativa al periodo di lavoro svolto in Albania e che il successivo DM del 31/7/2007, aveva previsto la ricostruzione in AGO di un’anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania di valore pari alla retribuzione mensile determinata sul minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori. Deducono che tale minimale contributivo andava determinato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 339/1989, norma vigente all’epoca della L. n. 296/2006, e non già, come preteso dall’Inps , ai sensi della D.L. n. 463/1983 che assicurava il trattamento minimo di pensione spettante agli italiani che non hanno maturato altri trattamenti e che si aggirava in circa Euro 500 mensili.
Osservano che, a seguito di un ricorso in appello del tutto generico in violazione dell’art. 342 cpc, la Corte d’appello non aveva affrontato il nocciolo della questione, e cioè se la ricostruzione dovesse avvenire secondo i criteri di cui alla L. n. 389/1989 o ai sensi del D.L. n. 463/1983, e si era limitata a decidere se la pensione dovesse essere rapportata al contratto e trattamento economico degli insegnati o a quello dei dipendenti dell’Industria e ciò in violazione dell’art. 112 cpc.
Denunciano, inoltre, la violazione dell’art. 1, comma 1164, citato secondo cui la ricostruzione della pensione doveva essere fatta in relazione al periodo effettivamente lavorato in Albania, mentre l’Inps aveva riconosciuto loro un importo non legato all’attività svolta ed alla sua durata.
Lamentano, altresì, violazione del DM citato poiché al momento della sua entrata in vigore era da tempo in essere la L. n. 389/1989 e che solo quest’ultima permetteva tecnicamente una ricostruzione legata all’effettivo periodo lavorato in Albania.
2. Il ricorso va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
L’art. 1, comma 1164 della legge 296/2006 stabilisce: “A decorrere dall’anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a domanda, dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma”.
Il successivo decreto del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale 31 Luglio 2007 all’art. 1, 1° comma individua i cittadini destinatari del trattamento ed al 2° comma prevede che i medesimi “devono, a corredo della domanda di ricostruzione della posizione assicurativa da presentare all’INPS produrre idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997”.
Nell’art. 2 il D.M. stabilisce: “1. La ricostruzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dà titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di una anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania di valore pari alla retribuzione mensile sul minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.
3. L’articolato normativo sopra indicato prevede quindi, a favore dei cittadini italiani trattenuti in Albania, la ricostruzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. La ricostruzione avviene all’interno del sistema assicurativo generale obbligatorio attraverso la costituzione di una vera e propria posizione assicurativa che fa riferimento a periodi di lavoro effettivamente svolti in Albania. Il valore della contribuzione deve essere determinato in relazione al minimale di retribuzione vigente nel rispettivo settore per il periodo considerato. L’importo dei contributi versati dagli interessati a titolo di riscatto del lavoro all’estero, per i periodi per i quali viene effettuata la ricostruzione, è rimborsato.
4. In base ai plurimi elementi letterali contenuti nelle norme – le quali fanno riferimento ai periodi di effettivo lavoro ed ai relativi settori – va escluso che si possa sostenere la tesi di un mero intervento assistenziale che prescinda dalla normativa valevole in materia contributiva per il lavoro effettivamente svolto ovvero di un intervento assistenziale uguale per tutti. La legge, infatti, parla di AGO (e diversamente avrebbe parlato di gestione assistenziale); di posizione assicurativa ed anzianità contributiva (che mancano nei trattamenti di natura assistenziale); fa riferimento ai periodi di lavoro dipendenti o autonomi effettivamente svolti in Albania; prevede il rimborso dei contributi versati per il riscatto dei periodi di lavoro all’estero; lega il valore dei contributi al concetto di “minimale contributivo”, dovendosi perciò tener conto che secondo la relativa normativa esso va calcolato non solo in relazione a quanto dovuto al lavoratore, ma anche per un importo che non può mai essere inferiore ad un minimale stabilito dalla legge.
5. Si tratta tutti di elementi testuali univoci nel senso della natura previdenziale della prestazione e che, invece, non rivestirebbero alcun significato nell’ottica di un intervento assistenziale uguale per tutti.
Inoltre, il riferimento contenuto nella normativa “al settore” non può essere inteso soltanto in relazione alla delimitazione tra lavoro dipendente ed autonomo, come pretende la difesa dell’INPS; ma va riferito anche alle diverse tipologie di attività lavorativa, anche dipendente, ed alle qualifiche rivestite dai lavoratori interessati; come si ricava, peraltro, anche dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. sentenza n. 11199 del 29/07/2002) la quale a proposito del minimale contributivo previsto dall’art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389) – vigente al momento dell’entrata in vigore della legge n. 296/2006 – lega la relativa base di calcolo alla retribuzione “che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”)”.
6. Del resto tanto risulta pure dalla circolare 22.2.2008 n. 21, emessa dall’INPS in argomento, che richiamando i livelli di reddito valevoli nei diversi settori del lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) esclude di conseguenza la validità della tesi della prestazione assistenziale eguale per tutti. Nella stessa circolare, inoltre, si riconosce esplicitamente la rilevanza della qualifica di appartenenza del lavoratore dipendente affermandosi che essa “dovrà essere individuata confrontando le indicazioni contenute nel documento prodotto dagli interessati con quella maggiormente corrispondente in Italia secondo il principio di maggior favore per l’interessato/a”.
7. Quello che in sostanza, secondo il Collegio, la legge ha voluto assicurare ai cittadini italiani rimpatriati dall’Albania con la normativa sopra riportata è una “posizione assicurativa”, corrispondente ai periodi di lavoro dipendente o autonomo effettivamente svolti in Albania, e di valore pari a quella cui essi avrebbero avuto diritto se avessero lavorato in Italia; ciò al fine del raggiungimento dell’ “anzianità contributiva” richiesta per il I’ “erogazione di una prestazione pensionistica” di natura previdenziale nell’ambito dell’AGO; mentre non rileva per la legge se i medesimi cittadini italiani abbiano o meno conseguito una pensione straniera per effetto della stessa attività svolta in Albania.
8. Ciò posto, va pure escluso che ai fini in questione si possa applicare sempre e soltanto un’unica normativa in materia di minimale contributivo (quella vigente al momento dell’entrata in vigore della legge 296/2006; o quella più favorevole per i lavoratori; o quella costituente il c.d. minimo dei minimi uguale per tutti individuato dall’INPS ai sensi dell’art. 1 del d.l. 463/1983) posto che la legge fa riferimento invece al “minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati”.
9. – Pertanto, se non si può prescindere dalla previsione normativa che lega il valore dei contributi al criterio del minimale contributivo vigente nei periodi di lavoro interessati alla ricostruzione contributiva, nemmeno si può ignorare il dato secondo cui la stessa normativa dettata in materia è mutata nel corso del tempo; sicché non si può applicare un unico criterio normativo di riferimento, dovendo bensì trovare applicazione i diversi criteri vigenti nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in relazione alla quale occorre operare la ricostruzione della posizione contributiva; fermo restando, in base a quanto detto sopra, che va dato rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta nei settori e con le qualifiche di riferimento, se ed in quanto assumano rilievo ai fini dell’applicazione della stessa normativa vigente nel tempo.
10. Ciò consente di applicare senz’altro, per i relativi periodi , l’articolo 1, 1 comma della legge n.389/1989 prima richiamato il quale prevede che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Inoltre va considerato che la stessa legge 389/1989 all’art. 1, 2° comma prevede un valore minimo di retribuzione giornaliera, denominato minimale di retribuzione imponibile, che deve essere rispettato ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale. Tale limite minimo , già previsto dall’art. 7 del d.l. 12.9.1983 n. 463 nella percentuale del 7,50 %, a decorrere dal 1° gennaio 1989 non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ogni anno.
11. È vero però che, secondo quanto detto sopra, in base alla legge, il minimale da considerare è quello vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione nei rispettivi settori; onde nel caso in esame, rilevato che la ricorrente M.A. ha svolto attività lavorativa in Albania dal 1958 fino al 1988 e che il ricorrente P.R. dal 1955 al 1991 , l’applicazione del criterio contenuto nell’articolo 1 della legge n. 389/1989 non potrebbe in ogni caso riguardare i periodi precedenti alla sua entrata in vigore; per i quali vanno invece applicati i minimali legali volta per volta in vigore ratione temporis.
12. Infine, nella fattispecie in esame non ha pregio l’eccezione – sollevata dall’INPS – di carenza di interesse ovvero di difetto di autosufficienza del ricorso per mancanza del deposito dei contratti collettivi vigenti in Italia nei periodi lavorati in Albania onde dimostrare ai sensi dell’art. 100 c.p.c. che dalla loro applicazione i ricorrenti possono trarre un vantaggio economico in grado di incidere, secondo la prospettazione offerta, sul trattamento spettante ai sensi dell’articolo 1 comma 1164 della legge n.296/2006.
In realtà non risulta essere mai stato posto in discussione nel corso del giudizio di merito che i ricorrenti – sulla scorta della loro prospettazione e qualora la stessa fosse stata accolta- avessero maturato il diritto ad un trattamento di importo superiore a quello liquidatogli dall’Inps. Tant’è che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda condannando l’Inps a rideterminare la pensione sulla base del lavoro effettivamente svolto in Albania, e non come preteso dall’ente previdenziale alla stregua di un minimo assistenziale identico per tutti gli aventi diritto, interpretazione giuridica della normativa ribadita anche nel presente giudizio.
13. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione; la sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo il quale nella decisione della causa si atterrà ai principi di diritto sopra formulati con riferimento alla natura previdenziale della posizione contributiva riconosciuta dalla legge ed alla individuazione della normativa relativa al minimale contributivo secondo la disciplina vigente nel tempo.
Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna.