ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 16 luglio 2018, n. 6201
Tracciabilità e divieto di erogazione per contanti della retribuzione – anticipi di cassa per spese
In riferimento al quesito di cui all’oggetto, atteso il tenore letterale della norma prevista dal comma 910 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2018, si rappresenta quanto segue.
La citata disposizione stabilisce che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Ciò premesso, si condivide l’assunto in base al quale tali mezzi di pagamento riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione; pertanto il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).