CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 luglio 2018, n. 19733
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Sopravvenuta inidoneità alle mansioni accertata dal medico competente – Impossibilità di ricollocazione in mansioni diverse
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza pubblicata in data 8 luglio 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da P. L. nei confronti della S. Srl volta a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato il 25 gennaio 2013 per giustificato motivo oggettivo rappresentato dalla sopravvenuta inidoneità alle mansioni accertata dal medico competente.
La Corte territoriale, condividendo l’assunto del primo giudice sulla base dell’istruttoria espletata, ha ritenuto giustificato il licenziamento del L. in quanto “non era oggettivamente possibile ricollocarlo in mansioni diverse da quelle di elettricista (che già da qualche tempo non poteva utilmente espletare, se non con severe prescrizioni) e/o di operaio comune”.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P. L. con unico articolato motivo. Ha resistito la società con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il mezzo di gravame si denuncia “violazione degli artt. 116 c.p.c., 2103 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3” nonché “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c. n. 5”.
Si lamenta che la Corte di Appello avrebbe “totalmente obliterato l’obbligo gravante sull’azienda di provare in concreto l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente espletate; basando il diverso convincimento su documenti unilaterali, privi, a tal fine, di qualsiasi valore probatorio”.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto, anche laddove denuncia una pretesa violazione di legge, nella sostanza tende a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l’insussistenza di una possibile collocazione alternativa del L. in mansioni compatibili con il suo stato di salute.
Si tratta di quaestio facti non sindacabile in questa sede di legittimità, travalicando i confini imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 ed 8054, tanto più in una ipotesi, come quella ravvisabile nella specie, di cd. “doppia conforme”.
Invero detto vizio, attenendo alla ricostruzione dei fatti ed alla loro valutazione, per le sentenze pubblicate, come nella specie, dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, è censurabile in sede di legittimità solo nella ipotesi di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.
Ma esso non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012) – come nella specie appello depositato in data 25 marzo 2016 – con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter ultimo comma c.p.c.). Ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme” (v. Cass. n. 23021 del 2014).
3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, in quanto non risulta documentata l’avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello stato, avendo parte ricorrente depositato solo copia di documentazione che attesterebbe l’inoltro dell’istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. Orbene l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile (che esonererebbe dal versamento dell’importo a titolo di contributo unificato: v. Cass. n. 18523 del 2014; Cass. n. 7368 del 2017) può essere accordata solo nella ricorrenza delle condizioni di reddito previste dalla legge ed a favore di chi vanti una pretesa “non manifestamente infondata”, così come stabilito dall’art. 122 d.P.R. 30.5.2002 n. 115. La valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell’Ordine competente non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine “le enunciazioni in fatto ed in diritto” di cui l’istante intende avvalersi, e le “prove specifiche” di cui intende chiedere l’ammissione, salvo comunque verifica dell’Autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 26661 del 2017), per cui in mancanza di tale ammissione non può dichiararsi l’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.