CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 34653 depositata il 23 luglio 2018

Reato di appropriazione indebita aggravata – Indennità di malattia – Somma anticipata dal datore per conto dell’Inps – Omesso versamento – Inadempienza contrattuale

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

L’imputato D.C., in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice, che la Corte d’appello ha sostituito nella corrispondente pena pecuniaria), lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità (in particolare per asserito difetto di altruità del denaro in contestazione), alla qualificazione giuridica del fatto accertato (asseritamente integrante il reato di cui all’art. 316-ter c.p.) ed al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

All’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile.

Le doglianze riguardanti il presunto difetto d’altruità del denaro in oggetto e la qualificazione giuridica del fatto accertato non sono consentite perché proposte per la prima volta in sede di legittimità, non avendo costituito oggetto di appello (come agevolmente verificabile ex actis, oltre che dal non contestato riepilogo dei motivi di gravame operato dalla sentenza impugnata).

La Corte d’appello ha, peraltro, incensurabilmente chiarito che <<la somma in esame (…) è stata indicata nel capo d’imputazione come “indennità di malattia”, connotazione che implica automaticamente la sua qualificazione come somma che il datore di lavoro (…) anticipa al lavoratore per conto dell’INPS, somma che, se non versata nelle mani del lavoratore stesso (…) viene ad essere indebitamente incamerata dal primo, privo di qualsiasi titolo per impossessarsene. Tale qualificazione e ciò che ne consegue differenziano la spettanza in esame dalla retribuzione, ovvero dall’obbligazione negoziale direttamente a carico del datore di lavoro, il cui inadempimento integra (…) mera inadempienza contrattuale (…)».

Il motivo riguardante il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, pur dopo aver premesso erroneamente che la doglianza era tardiva, la ha nondimeno esaminata nel merito, disattendendola, sulla base di argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, incensurabilmente valorizzando l’esistenza di un precedente per fatti della medesima natura.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione <<non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende.