CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2018, n. 20087

Omesso versamento contributivo – Assunzione di lavoratori subordinati qualificati come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – Requisiti della subordinazione

Rilevato che

1. con sentenza in data 11 luglio 2012, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale con la quale era stato richiesto il pagamento di somme, a titolo di omesso versamento contributivo e sanzioni, per l’assunzione di alcuni lavoratori subordinati asseritamente qualificati come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

2. per la Corte di merito il nomen juris era risultato superato dal concreto atteggiarsi dei rapporti e ricorrevano, nella specie, i requisiti della subordinazione, desunti dal carattere elementare e ripetitivo della prestazione dedotta in contratto (lavori di pulizia dei locali dei soggetti committenti della società), dal compenso con cadenza mensile, dall’assenza di forme organizzative delle lavoratrici che svolgevano la prestazione per un numero prefissato di ore al giorno e nella medesima fascia oraria, con direttive impartite da persona facente capo alla società che forniva loro i mezzi di lavoro, con possibilità di sostituire colleghe assenti con preavviso anche all’ultimo momento, nulla significando che le lavoratrice non avessero promosso giudizi per contestare la qualificazione formale del rapporto;

3. la s.r.l. E. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, avverso il quale l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; Equitalia Spezia s.p.a. è rimasta intimata.

Considerato che

4. denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la parte ricorrente si duole che la Corte di merito abbia accolto le tesi dell’INPS senza tener conto delle diverse posizioni lavorative delle singole lavoratrici;

5. ritiene il Collegio si debba rigettare, il ricorso;

6. in ordine alla censura inerente al preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata (con riferimento alla disciplina processuale, applicabile ratione temporis, anteriore alla novella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta con l’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012), va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie;

7. il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un  insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata;

8. affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettato tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse;

9. nel caso all’esame, la sentenza impugnata, come ampiamente esposto nel paragrafo 2 che precede) ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo completo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2010, n. 14212);

10. le doglianze della parte ricorrente si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità;

11. le spese seguono la soccombenza e vengono regolate come da dispositivo; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.