CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2018, n. 20090
Rapporto di lavoro – Sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Nullità del contratto di apprendistato – Tardività del recesso datoriale
Fatti di causa
1.1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, decidendo sul reclamo proposto dalla D.V.T. S.p.A. nei confronti di E.B., confermava la decisione del Tribunale di Udine, resa sull’opposizione ex art. 1, co. 51 e ss., della legge n. 92/2012 proposta dalla società avverso l’ordinanza ex art. 1, co. 48 della medesima legge, che, ritenuto sussistente tra le parti un ordinario rapporto a tempo indeterminato, per effetto della nullità del contratto di apprendistato, oltre che per la tardività del recesso datoriale e qualificato quest’ultimo come licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, aveva condannato la società, ex art. 18, co. 4 e 7, della I. n. 300/1970 nel testo introdotto dalla I. n. 92/20120, alla reintegra del lavoratore ed al pagamento in suo favore delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento a quello della reintegra.
1.2. E.B. aveva lavorato dapprima come autista presso la sede operativa della D.V.T. S.p.A. di Gemona in forza di un contratto di lavoro somministrato stipulato con la G.G. S.p.A. in data 13/5/2011, con scadenza fissata al 30/6/2011 e poi era stato assunto direttamente dalla D. V. in data 1/7/2011 con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni, durante il quale il medesimo si era limitato a svolgere le stesse mansioni di cui al precedente lavoro somministrato e cioè quelle di raccoglitore in pedana/autista, peraltro non richiedenti specifica istruzione.
1.3. Secondo la Corte territoriale non era stato rispettato l’onere di approntare, in forma scritta e contestuale al contratto, il piano formativo, legislativamente previsto allo scopo di prevenire gli abusi del contratto di apprendistato (irrilevante essendo l’avvenuta predisposizione dello stesso, peraltro in modo incompleto ed anche con indicazioni incoerenti rispetto alle mansioni da svolgersi, in data successiva all’inizio del contratto).
Inoltre il B. non aveva ricevuto alcuna formazione sul lavoro, non avendone d’altronde bisogno avendo di fatto svolto le stesse mansioni di autista (semplici e ripetitive) di cui al periodo immediatamente precedente l’inizio dell’apprendistato nel quale aveva operato come lavoratore somministrato; né poteva convenirsi con la tesi dell’azienda secondo cui tale formazione, nell’ottica della legislazione all’epoca vigente, sarebbe coincisa con la pratica in sé rilevando che, a termini dell’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, la formazione da svolgersi ‘sul’ lavoro costituiva un elemento caratterizzante il contratto di apprendistato.
Rilevava la Corte d’appello, sotto altro profilo, che, dovendo applicarsi nella specie la riduzione del periodo di apprendistato prevista dall’art. 14, co. 7 del c.c.n.I., comunque il recesso della società fosse intervenuto tardivamente, e cioè quando era già avvenuta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, e considerava che lo stesso si fosse sostanziato in un licenziamento privo di giustificazione.
Quanto alle conseguenze, riteneva applicabile la tutela reintegratoria attenuata con il limite delle 12 mensilità.
2. Avverso tale sentenza la D.V.T. S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
3. E.B. resiste con controricorso.
4. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.
Ragioni della decisione
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente.
2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.