CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2018, n. 20125

Tributi – Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Avviso di rettifica – Litisconsorzio – Contenzioso tributario

Premesso che e rilevato che

1. la s.n.c. A. di R.P. e M.S. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 92/24/2010, pronunziata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia il 7 settembre 2010, con cui, in riforma della sentenza di primo grado resa dalla commissione tributaria provinciale di Palermo, è stato dichiarato legittimo l’avviso di accertamento relativo ad Iva ed Irap dell’anno 2000, nella considerazione che gli elementi in atti fossero idonei a supportare la pretesa fiscale;

2. la società censura l’impugnata decisione sulla base di due mezzi;

3. l’Agenzia Entrate ha depositato controricorso;

4. in via preliminare deve essere rilevata la nullità dell’intero giudizio:

4.1. l’accertamento in questione attiene al reddito di una società in nome collettivo;

4.2. per quanto si legge nella sentenza impugnata, solo la società ha partecipato al giudizio di primo e di secondo grado mentre i soci non vi hanno partecipato;

4.3. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.14815/2008, hanno statuito che “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente ( dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

4.4. la statuizione vale anche in tema di Irap (Cass. Sezioni Unite n. 10146/2012) e vale pure in tema di Iva laddove l’accertamento del maggiore imponibile per questa imposta non sia autonomamente operato (in tale caso, come già evidenziato dall’ordinanza 2094/2015, non sussistendo necessità di litisconsorzio nei confronti dei soci, attesa l’assenza in tema di Iva di disposizioni analoghe a quello di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ma sia operato, come nella fattispecie che occupa, con lo stesso atto con cui è operato per l’IRAP e l’impugnazione involga non aspetti specifici dell’accertamento dell’Iva ma aspetti comuni alle imposte accertate, posto che allora l’inscindibilità delle situazioni relative alle due imposte comporta, per rispetto dell’art. 111 della costituzione e per evitare il rischio di decisioni difformi, il simultaneo processo (Cass. ord. n. 6303/2018; Cass. n. 21340/2015);

5. la causa va dunque rimessa al giudice di primo grado perché, adottati i provvedimenti sottesi a garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;

6. considerato che, conseguendo la presente decisione alla applicazione di principio affermato dalle Sezione Unite di questa Corte successivamente alla proposizione dell’iniziale ricorso, le spese del giudizio vanno compensate;

P.Q.M.

dichiara la nullità degli atti successivi alla costituzione in giudizio della ricorrente società in prime cure e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette la causa alla commissione provinciale di Palermo, in diversa composizione;

compensa le spese dell’intero giudizio.