CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2018, n. 20127
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Notificazione – Avviso di rettifica – Riscossione
Rilevato che
1. R.E. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 179/1/10 del 29 luglio 2010, con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello da lui proposto avverso la sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva ritenuto legittimo l’avviso di rettifica per Iva 1994, notificatogli nel 1999. Avviso con il quale l’amministrazione finanziaria, all’esito di verifica della Guardia di Finanza, aveva ripreso a tassazione l’iva non dichiarata in relazione alla compravendita di autovetture usate, dall’E. posta in essere mediante l’asserita simulazione di un’attività di mera intermediazione, non imponibile.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – l’E. non aveva depositato copia dell’atto di appello, introdotto il 24 ottobre 2008, presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Cosenza, così come previsto dall’articolo 3 bis d.l. 203/05, conv. in I. 248/05, modificativo dell’art. 53, 2^ co., d.lgs. 546/92; – tale mancato adempimento comportava, con l’inammissibilità del gravame, l’assorbimento di ogni altro aspetto di lite.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360, 1^ co. nn. 3 e 4 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. 546/92; 3 bis d.l. 203/05 conv. l. 248/05; 3 e 23 Cost., nonché 7 legge 242/00. Per avere la commissione tributaria regionale dichiarato l’inammissibilità dell’appello, nonostante che l’onere di deposito del medesimo presso la segreteria del giudice di primo grado, ex art. 3 bis d.l. 203/05 cit., sussistesse unicamente per i giudizi tributari introdotti (in primo, non in secondo, grado) successivamente alla sua entrata in vigore (nella specie, il ricorso avanti alla commissione tributaria provinciale era stato proposto, nel 2000, ben prima di tale entrata in vigore).
Con il secondo motivo di ricorso – anch’esso rubricato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto – l’E. si limita a riprodurre, con testuale trascrizione dei ricorsi da lui proposti in primo e secondo grado, i già svolti motivi di opposizione all’avviso di accertamento Iva in questione.
2.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.
La commissione tributaria regionale ha dato atto, nella sentenza impugnata, che l’E. non aveva adempiuto l’onere di depositare l’atto di appello, nella specie non notificato tramite ufficiale giudiziario, presso la segreteria del primo giudice. Sulla base di questo rilievo – non contestato, nella sua obiettività, dall’E. – il giudice di appello ha correttamente fondato la pronuncia di inammissibilità del gravame, così come disposto dall’art. 53, 2^ co., d.lgs. 546/92 (modificato dall’art. 3 bis, co. 7^, d.l. 203/05 conv. in l. 248/05), secondo cui: “ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.
Questa disposizione, oggi abrogata per effetto dell’art. 36, co. 1°, d.lgs. 175/14, è inequivoca nel ricondurre il mancato espletamento dell’incombente ad una causa – non già di nullità sanabile, bensì – di inammissibilità dell’appello.
Il che trova, del resto, giustificazione nella ratio della disposizione; concernente non l’integrità del contraddittorio, ma l’esigenza (non disponibile dalle parti) di informare l’ufficio del giudice di primo grado dell’avvenuta proposizione del gravame, così da evitare l’emissione di indebiti certificati di avvenuto passaggio in giudicato della decisione (informativa invece svolta dall’ufficiale giudiziario, nell’ipotesi di notificazione dell’appello a lui demandata: art. 123 disp. att. cod. proc. civ.).
Ne deriva che l’inammissibilità dell’appello per effetto del mancato incombente, sempre rilevabile anche d’ufficio, non trova superamento nella eventuale regolarità della costituzione in giudizio (come nella specie) della parte resistente, la quale nulla abbia eccepito in proposito. Il che – oltre a discendere dai principi generali sulla inammissibilità dell’atto processuale in rapporto al diverso regime della nullità sanabile – viene anche testualmente confermato nel richiamo dell’articolo 53 all’articolo 22 d.lgs. 546/92; il cui secondo comma sancisce appunto che l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si sia regolarmente costituita (Cass. 9169/11; 15432/15 ed altre).
Quanto, infine, all’applicabilità nella specie – ratione temporis – della disposizione in oggetto, va osservato come quest’ultima (introdotta dal d.l. 203/05 cit.) fosse vigente al momento della presentazione dell’appello da parte dell’E. (2008); con conseguente irrilevanza del richiamo al principio generale di irretroattività della norma tributaria. Posto che, nel caso in esame, non di questo si trattava, bensì di fare applicazione di una norma procedurale sottoposta al diverso principio generale del tempus regit actum.
Sicché, in assenza di una diversa previsione legislativa, deve ritenersi che correttamente il giudice di appello abbia sancito l’inammissibilità del gravame avendo a mente la data di introduzione, non già del primo grado di giudizio, bensì del grado di appello; ‘momento’, questo, in occasione del quale doveva appunto compiersi l’adempimento prescritto.
Dal rigetto del motivo di ricorso in esame discende l’assorbimento del secondo motivo; del resto privo di un vero e proprio contenuto censorio, in quanto puramente riproduttivo di argomentazioni pregresse ed ormai superate.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.500,00; oltre spese prenotate a debito.