CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 agosto 2018, n. 20393
Lavoro – Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro – Prova – Differenze retributive
Svolgimento del processo
G.G. proponeva appello avverso la sentenza con cui era stata respinta la sua domanda nei confronti della F. s.r.l. diretta all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall’agosto 1999 all’ottobre 2004, con le relative differenze retributive.
Con sentenza depositata il 14.3.12, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo non provata la dedotta subordinazione. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il G., affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la F. s.r.l.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), ed in particolare quelli risultanti dai documenti da 6) a 17) del fascicolo di primo grado, costituiti da schede riepilogative dei trasporti settimanali effettuati per conto della società resistente, da cui emergeva il suo stabile inserimento nell’organizzazione imprenditoriale della società.
2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), e segnatamente delle schede riepilogative settimanali e dai documenti allegati relativi ai costi del mezzo, da cui risultava la presenza di un compenso fisso, che andò ad aggiungersi a quello provvigionale previsto dal successivo contratto di agenzia del 2004.
3. – Con il terzo e quarto motivo il G. denuncia l’omessa valutazione della rendicontazione degli incassi da cui si evinceva un compenso settimanale fisso; col quinto motivo il ricorrente denuncia sempre l’errata valutazione di un fatto decisivo, e cioè l’inesistenza di una organizzazione imprenditoriale in capo ad esso G., che si serviva dei mezzi (anche di trasporto) aziendali, come emergeva dalla copiosa documentazione versata in atti.
4. – Con sesto (pur indicato come terzo) motivo il G. si duole della erronea valutazione delle prove testimoniali, di cui riproduce alcuni brani, effettuata dalla corte di merito.
5. Il ricorso, essendo i motivi strettamente connessi e congiuntamente esaminabili, è inammissibile.
Ed invero deve osservarsi, quanto ai vari documenti indicati in ricorso, che: a) in primo luogo difetta qualsiasi prova che essi siano stati prodotti e ritualmente portati all’attenzione del giudice di appello; al riguardo conviene rammentare che il mancato esame di uno o più documenti può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, da specificarsi e chiarirsi ad opera del ricorrente, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (cfr., ex aliis, Cass. n. 25756/14); b) il ricorrente, in assenza di qualsiasi relativo accenno nella sentenza impugnata, ha l’onere di indicare quando e con quali modalità il giudice del merito sia stato investito della questione (ex aliis, Cass. n. 7149/15; c) Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nell’art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori, eventualmente con la trascrizione dei passi salienti. Il requisito dell’autosufficienza non può peraltro ritenersi soddisfatto nel caso in cui, come nella specie, il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di molteplici documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).
Quanto al denunciato vizio di motivazione, id est il controllo di logicità del giudizio di fatto, ivi compreso quello inerente l’interpretazione degli atti negoziali e quello denunciato sub violazione dell’art. 115 e/o 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24434/16, Cass. n. 15205/14, Cass. n. 12227/13), consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., deve rimarcarsi che esso non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Né, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 5 maggio 2010 n. 10833, Cass. sez.un. n. 24148/13, Cass. n. 15205/14, Cass. n. 8008/14).
Nella specie la sentenza impugnata ha adeguatamente valutato, anche attraverso l’esame delle testimonianze raccolte, l’insussistenza del dedotto vincolo di subordinazione, anche quanto alla sussistenza degli elementi cd. sussidiari (retribuzione fissa, orario di lavoro, etc.).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.