CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT COMM E ESP CON – Nota 03 agosto 2018, n. 60
Sanzioni accessorie per violazione dell’obbligo di Formazione Professionale continua
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento per la formazione professionale continua abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimenti da parte degli Ordini territoriali in tema di applicabilità della sanzione accessoria prevista per il mancato adempimento dell’obbligo formativo dall’art. 15, comma 9, del Regolamento recante “Codice delle Sanzioni disciplinari” (NOTA 1).
La sanzione accessoria di cui al comma 9, dell’art. 15, è stata introdotta nel Codice delle Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2017, al fine di armonizzare la disciplina delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di formazione continua alle previsioni dell’allora vigente regolamento per la formazione professionale continua, che all’art. 18, comma 4, prevedeva espressamente l’impossibilità di inserimento in determinati elenchi degli iscritti sanzionati disciplinarmente per mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
Poiché la disposizione di cui all’art. 18, comma 4, non è stata riproposta nel nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, l’art. 15, comma 9 del Codice delle Sanzioni deve ritenersi implicitamente abrogato. Si informa comunque che, riscontrata l’esigenza di uniformare la normativa, nei prossimi mesi il Consiglio Nazionale provvederà alla revisione del Codice delle sanzioni.
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(NOTA 1) Articolo 15, comma 9, del Regolamento recante Codice delle Sanzioni disciplinari: ” Gli iscritti ai quali sia irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame.”.
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