CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 agosto 2018, n. 20463

lllegittimità del primo contratto di arruolamento a termine – Genericità delle indicazioni contenute nel contratto – Indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010 – Mancato rilievo dell’intervenuta risoluzione per mutuo consenso per il comportamento concludente delle parti – Non sussiste – Decorso del tempo non può che apprezzarsi dalla data di cessazione di fatto dell’intero rapporto, pur costituito da plurimi contratti a termine

Fatti di causa

1.1. con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, decidendo sull’impugnazione proposta da F. R. nei confronti di R. F. I. S.p.A., in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, dichiarava l’illegittimità del primo dei contratti di arruolamento stipulati (a viaggio e/o a termine) dal 1996 al 2008 e la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato sin dal contratto del 10/7/1996, condannava la società alla corresponsione dell’indennità risarcitoria ex art. 32 della L. n. 183/2010 commisurata in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ed altresì alla corresponsione della retribuzione dovuta dalla data della sentenza di secondo grado fino alla riassunzione, detratto l’aliunde perceptum.

1.2. Riteneva la Corte territoriale che l’illegittimità fosse derivata dalla genericità delle indicazioni contenute nel contratto (stipulato ‘per più viaggi sulla rotta Messina Villa S.G. e viceversa e Messina Reggio Cai. e viceversa) e dall’insufficienza delle stesse a configurare un pieno adempimento delle disposizioni del codice della navigazione, evidenziando in particolare che da una lettura unitaria delle disposizioni di cui all’art. 332, co. 1, n. 4 e 2 , cod. nav. l’arruolamento non potesse essere stipulato a viaggio se non risultavano indicati il viaggio o i viaggi da compiere.

2. Avverso tale sentenza Rete Ferroviaria S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. F. R. resiste con controricorso e formula ricorso incidentale affidato ad un motivo cui la società resiste con controricorso.

4. Non sono state depositate memorie

Ragioni della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso principale la società denuncia violazione con il primo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1372 e 2697 cod. civ. e degli artt. 100 e 115 cod. proc. civ. in relazione al mancato rilievo dell’intervenuta risoluzione per mutuo consenso per il comportamento concludente delle parti. Evidenzia che, nella specie, andava valorizzato il lungo lasso temporale decorso dal primo dei contratti stipulati tra le parti ed andava altresì tenuto conto delle ulteriori circostanze del caso concreto oggetto di esame e così, in particolare, del conseguimento da parte del R. di altra stabile occupazione.

1.2. Il motivo è infondato.

Va innanzitutto ricordato che, come da questa Corte già precisato (cfr. Cass. 31 luglio 2015 n. 16264, Cass. 6 agosto 2015, n. 16508, Cass. 5 febbraio 2016, n. 2331), il decorso del tempo non può che apprezzarsi dalla data di cessazione di fatto dell’intero rapporto (pur costituito da plurimi contratti a termine) e non già dal primo contratto, solo successivamente dichiarato invalido in sede giudiziaria, valutando il tempo trascorso sino al momento della notificazione del relativo ricorso, ovvero della prima manifestazione di volontà di far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tanto chiarito, il motivo non merita accoglimento alla stregua delle considerazioni di Cass. 12 dicembre 2017, n. 29781, sulla scorta del recente arresto delle Sezioni unite civili rappresentato dalla sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016 (punti 55, 56, 57, 58). In tale ultima pronuncia, premesso il dato normativo dell’art. 1372, co. 1, cod. civ., secondo cui il contratto può essere sciolto “per mutuo consenso”, si è rammentato l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti. Con specifico riferimento al caso dei contratti a tempo determinato detta sentenza, avallato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi “indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti” ove “concorra con altri elementi convergenti”, ha statuito che “il relativo giudizio attiene al merito della controversia”. Si tratta di una conclusione del tutto coerente con una risalente giurisprudenza di legittimità, mai smentita nel corso degli anni, secondo la quale l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. 4 aprile 1968, n. 1037; conf. Cass. 16 luglio 1953, n. 2302).

Deriva come inevitabile conseguenza metodologica che, se l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del contratto costituisce un giudizio di fatto condotto dal giudice del merito, esso è sindacabile in sede di legittimità nei limiti in cui un tale apprezzamento di merito può esserlo in base alle rigorose regole imposte dalla disciplina del vizio che – secondo i dettami dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., tempo per tempo vigente – può colpire la ricostruzione di ogni vicenda storica che preceda il contenzioso giudiziale.

Ciò posto, laddove il giudice intenda desumere da fatti noti l’esistenza di una comune volontà delle parti tesa allo scioglimento del contratto, per il tramite di una inferenza logica, troveranno applicazione gli artt. 2727 e 2729 cod. civ., così come interpretati da una consolidata giurisprudenza che ha stabilito i fondamenti ed i limiti del ricorso alla prova presuntiva (per una estesa ricognizione v. Cass. 13 marzo 2014, n. 5787). Da tali principi deriva che, in tema di prova presuntiva del mutuo consenso tacito, spetta innanzi tutto al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche circa l’esistenza ignota di una comune volontà risolutoria; indi compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza di uno scioglimento del contratto per mutuo consenso.

In particolare chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare, così come escluso in tutti i casi in cui viene sottoposta a questa Corte l’interpretazione di una volontà negoziale (tra molte: Cass. 19 maggio 2006, n. 11756; Cass. 3 agosto 2007, n. 17067; Cass. 15 aprile 2013, n. 9070; Cass. 3 giugno 2014, n. 12360), l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. 11 maggio 2007, n. 10847) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Tanto premesso, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, il giudice del fatto ha considerato che “lo spazio temporale intercorso fra l’anno 2000 e il 2006 in cui l’appellante è stato imbarcato presso altre compagnie e l’assenza, medio tempore, di altre iniziative di qualsivoglia natura da parte del lavoratore non possano considerarsi indici univoci di volontà risolutiva perché vanno interpretati in un contesto generale che tenga conto dei numerosi imbarchi presso R.F.I. fino all’anno 2000 e per il periodo successivo al 2006, circostanza che può far ritenere, da parte del lavoratore, incongrua un’azione giudiziaria volta al riconoscimento del diritto alla conservazione dell’unico rapporto intercorso tra le parti” […] “né può ritenersi che tale disinteresse possa essere ricavato dalla contemporanea iscrizione presso altri turni generali, rispondendo ciò alla necessità di prestare attività lavorativa con continuità”.

Per dirla con le Sezioni unite civili in premessa ricordate: “il giudizio di merito si chiude qui”. Le censure proposte dalla società, da un lato, non investono omissioni del discorso giustificativo su fatti realmente decisivi della controversia, intesi come idonei a determinare un diverso esito della lite con giudizio di certezza, e non di mera probabilità o possibilità, e, d’altro canto, si infrangono contro la palese sussistenza, nella sentenza impugnata, dei requisiti strutturali dell’argomentazione, mentre le doglianze si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice a quo, sicché incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità.

2.1. Con il secondo motivo la società denuncia violazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010 per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di riduzione dell’indennità risarcitoria formulata da R.F.I. S.p.A..

2.2. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto corretta la determinazione in dodici mensilità dell’indennità di cui all’art. 32 cit. individuandole nelle dimensioni aziendali e nel numero dei contratti stipulati tra le parti e nell’anzianità di servizio del lavoratore (nessun rilievo è invero mosso dalla società in relazione al fatto che nella parte motiva della sentenza si faccia riferimento a dieci mensilità evidenziandosi da parte della ricorrente che la Corte d’appello abbia ritenuto ‘equo liquidare l’indennità nella misura – di cui al dispositivo – di dodici mensilità). Si tratta, all’evidenza, di una corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (richiamati dal comma 5 dell’art. 32) involgente, peraltro, valutazioni di merito che non possono essere sindacate in questa sede (Cass. 22 gennaio 2014, n. 1320 e, le già citate, Cass. 5 marzo 2014, n. 5198, Cass. 17 marzo 2014, n. 6122, Cass. 8 settembre 2014, n. 18902).

3.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il lavoratore denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, co. 2, cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) per contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione alla decorrenza della ritenuta spettanza delle retribuzioni maturate indicata in motivazione nella data della ‘pronuncia di primo grado e in dispositivo nella data della ‘presente pronuncia.

3.2. Il motivo è infondato.

Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria acquisisce rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale, che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, e non è suscettibile di interpretazione a mezzo della motivazione stessa, sicché le proposizioni in essa contenute e contrastanti con il dispositivo devono considerarsi non apposte e non sono idonee a passare in giudicato o ad arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile (v. Cass. 17 novembre 2015, n. 23463).

Sussiste, poi, contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (v. Cass. 30 dicembre 2015, n. 26077). Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni – distinguendosi, quindi, sia dall’error in iudicando deducibile ex art. 360 cod. proc. civ., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. – ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu ocuti, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (cfr. Cass. 30 agosto 2004, n. 17392).

Nella specie, il riferimento contenuto nella parte motiva alla ‘pronuncia di primo grado per la decorrenza della ritenuta spettanza delle retribuzioni maturate è il chiaro effetto di un ‘refuso considerato che la sentenza di primo grado era stata di rigetto del ricorso.

6. Conclusivamente vanno rigettati sia il ricorso principiò sia il ricorso incidentale.

7. La reciproca soccombenza consente la compensazione parziale delle spese di lite in ragione di un terzo; per i restanti due terzi esse rimangono a carico della ricorrente principale da ritenersi prevalentemente soccombente.

8. Va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento in favore del controricorrente di due terzi delle spese di lite e compensa tra le parti la residua quota. Liquida per intero tali spese in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.