CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2018, n. 20079

Notifica del ricorso – Violazione del termine – Causa di non imputabilità del ritardo – Improcedibilità dell’appello unicamente nei casi di inesistenza della notifica

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 3796/2015, depositata il 15 settembre 2015, la Corte di appello di Napoli dichiarava improcedibile il gravame di G.V. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che ne aveva rigettato le domande volte alla dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti, disposti nei suoi confronti da E. D. S.p.A., di risoluzione del rapporto in data 22/9/2001 e di licenziamento disciplinare in data 17/11/2001.

2. La Corte osservava a sostegno della propria decisione che la notifica del ricorso, da parte dell’appellante, era stata effettuata il 21/4/2015 per l’udienza del 5/5 successivo e, pertanto, in violazione del termine (non minore di 25 giorni) previsto dall’art. 435, co. 3, c.p.c.; osservava, inoltre, che l’atto risultava trasmesso allorquando il termine era già decorso, pur essendo stato comunicato il decreto di fissazione dell’udienza il 18/2/2015, né la parte appellante aveva allegato alcuna causa che dimostrasse la non imputabilità del ritardo: di conseguenza, ad avviso della Corte, la fattispecie doveva essere ricondotta alla giurisprudenza di legittimità in tema di omessa notifica o di notifica giuridicamente inesistente.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore, affidato a cinque motivi.

4. E. D. S.p.A. ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 435 e 153 cod. proc. civ., nonché degli artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto perentorio il termine che deve intercorrere tra la data di notificazione all’appellato (del ricorso e del decreto di fissazione) e quella dell’udienza di discussione.

2. Con il secondo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 70, 101 e 111 della Costituzione, nonché violazione degli artt. 152 e 291 cod. proc. civ. e di vari principi fondamentali dell’ordinamento, il ricorrente censura la sentenza per avere erroneamente fatto applicazione della giurisprudenza di legittimità (in particolare, di Sezioni Unite n. 20604/2008), formatasi per l’ipotesi di omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, alla fattispecie concretamente esaminata, nella quale, invece, tali atti erano stati notificati.

3. Con il terzo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 23 I. I. 11 marzo 1953, n. 87, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia richiamato a fondamento della decisione il principio di “ragionevole durata”, senza peraltro considerare che esso può ritenersi leso solo in presenza di norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza, e senza promuovere – come invece sarebbe stato necessario – un giudizio di legittimità costituzionale di norme processuali destinate, con l’interpretazione adottata, alla disapplicazione.

4. Con il quarto e con il quinto il ricorrente deduce nuovamente la nullità della sentenza rispettivamente per violazione o falsa applicazione della I. 4 agosto 1955, n. 848 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, avendo utilizzato l’istituto dell’interpretazione per disapplicare la norma processuale; e per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., essendosi pronunciato su una questione che poteva solo essere oggetto di eccezione di parte.

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

6. La vicenda in esame risulta, infatti, identica a quella decisa da Cass. n. 20335/2016, che, facendo applicazione di quanto ritenuto fin da Sez. U n. 20604/2008, ha accolto il motivo, per il quale l’improcedibilità dell’appello può essere dichiarata unicamente nei casi di inesistenza della notifica e non anche nei casi in cui – come quello esaminato in tale sentenza e come il presente – la notifica sia stata effettuata dall’appellante, sia pure in violazione del termine posto dall’art. 435, comma terzo.

7. In particolare, Cass. n. 20335/2016 ha precisato come la questione fosse già stata oggetto di esame da parte della Corte in numerose occasioni: Cass. n. 16479/2015; n. 16154/2015; n. 7378/2014; n. 19818/2013; n. 8125/2013; n. 10775/2016 (ord.); Sez. U n. 9331/996 (con la correzione apportata da Sez. U n. 20604/2008, per la quale il termine può essere concesso ove la notifica sia nulla ma non quando sia inesistente); ed ha ribadito il principio di diritto, a cui ritiene il Collegio di dare continuità, secondo il quale “nel rito del lavoro l’inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma e di contenuto dell’atto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l’impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, mentre nel procedimento ordinario di cognizione il giorno dell’udienza di comparizione è fissato dalla parte (art. 163 n. 7 cod. proc. civ. e art. 342 cod. proc. civ.), considerato, altresì, che tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice col suo provvedimento. Pertanto, tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua  notificazione, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ., costituendo questa norma espressione di un principio generale dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili ex tunc, con effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall’art. 160 cod. proc. civ., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156, co. 3, cod. proc. civ.), ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all’ufficiale giudiziario o alla parte istante”.

8. L’impugnata sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3796/2015 deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.