CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19399

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso introduttivo – Mancanza originaria della procura – Applicabilità dell’art. 182 c.p.c. – Esclusione

Rilevato che

l’Agenzia delle Entrate ricorre, con atto notificato in data 10.2.2011 e ricevuto, in date comprese tra l’il ed il 17 febbraio 2011, dalla società e dai soci indicati in epigrafe, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva confermato la sentenza n. 15/03/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto di accoglimento del ricorso della società V. 2001 S.A.S. DI L. L. & C. avverso avviso di accertamento IVA ed IRAP 2000 in rettifica del reddito d’impresa per omessa contabilizzazione di maggiori ricavi;

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 12, comma 3, D.Lvo 546/1992 per avere la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di valida procura alle liti, in quanto priva della sottoscrizione dei ricorrenti;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio>> costituito <<dalle prestazioni effettivamente erogate sub specie di noleggio di videocassette e, conseguentemente, sull’ammontare dei ricavi conseguiti:»>;

i contribuenti sono rimasti intimati

Considerato che

il primo motivo di ricorso è fondato;

non risulta, infatti, in alcun modo sanabile ex art. 182 c.p.c. la mancanza ab origine di mandato rilasciato al difensore che ha sottoscritto il ricorso introduttivo dinanzi alla CTP, atteso che l’atto risulta privo, nella procura alle liti, di sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società ricorrente; la mancanza originaria di procura alle liti conferita al proprio difensore è insuscettibile di ratifica trattandosi di un requisito senza il quale l’atto introduttivo non solo del giudizio civile, ma anche di quello tributario (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato) non può essere qualificato come tale, l’attività del difensore non riverberando alcun effetto sulla parte e restando attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità (cfr. Cass. SU nn. 20934/2011, 10706/2006; Cass. n. 27530/2017, 11551/2015); si tratta di un requisito preliminare di ammissibilità del’instaurazione del giudizio, il che ne esclude la ratifica (cfr. Cass. n. 1419/1983; 1612/1970);

raccoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo;

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale va, quindi, cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.;

le spese dell’intero giudizio vanno compensate considerata la natura esclusivamente processuale delle ragioni sottese alla decisione

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., senza rinvio.