La Corte di Cassazione, sezione penale con la sentenza n. 32504 depositata il 16 luglio 2018 (sentenza non disponibile in quanto in fase di oscuramento) ha statuito che costituisce reato di sottrazione fraudolente la separazione consensuale dei coniugi qualora la stessa sia simulata.

La vicenda ha riguardato un contribuente il quale nell’ambito di un accordo di separazione aveva trasferito un immobile di sua proprietà alle figlie minori a titolo di contributo del loro mantenimento. L’Agenzia delle Entrate riteneva che la separazione fosse stata simulata al fine di sottrarre i beni per il recupero delle imposte. Tale convincimento derivava sia dai profili social, sia per il fatto che sulla cassetta postale di un coniuge apparivano entrambi i nominativi.

Gli ermellini investiti della fattispecie hanno ritenuto che nell’alienazione simulata rientrano anche i trasferimenti a titolo gratuito. Inoltre hanno chiarito che il reato di sottrazione fraudolenta può essere integrato con ogni atto di disposizione del patrimonio.

Il presupposto della fraudolenza, per i giudici del palazzaccio, era riconducibile all’evidente dissociazione tra la realtà documentata (la separazione) e quella effettiva (l’unione dei coniugi).

Pertanto rientrano nel novero del reato di sottrazione fraudolenta oltre al fondo patrimoniale, la scissione societaria e la cessione di azienda, anche la separazione consensuale.

Si rammenta che l’orientamento prevalente in giurisprudenza considera “oggetto giuridico” del reato in esame non il diritto di credito dell’Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell’obbligato all’Erario stesso. In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che il reato possa configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori (Sez. 3, n. 36290 del 18/5/2011).

Il reato di sottrazione fraudolente è previsto dall’articolo  11 del D.lgs. 74/2000 il quale statuisce che:

1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.