Corte di Cassazione sentenza n. 1924 depositata il 25 gennaio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – AGGRAVAMENTO DELL’INABILITA’ DA MALATTIA PROFESSIONALE – IPOACUSIA – CTU – RIGETTO
RITENUTO
che la Corte d’Appello di Palermo con sentenza 2358/2011, in riforma della sentenza emessa in primo grado, rigettava la domanda proposta da B.A. contro l’Inail intesa ad ottenere il riconoscimento dell’aggravamento dell’inabilità da malattia professionale (ipoacusia) recependo a fondamento della decisione le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.A. con un articolato motivo col quale denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) sostenendo che il percorso logico e le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU prima, e di conseguenza la corte territoriale, non avevano tenuto conto di alcuni dati di fatto (ovvero che l’esposizione cronica ai rumori in ambito lavorativo era durata fino al licenziamento avvenuto il 5 febbraio 2005, che l’esame audiometrico eseguito il 20 giugno 2005 con il metodo ERA fosse stato eseguito solo dopo quattro mesi dal licenziamento, e che a quella data non era affetto da ipertensione arteriosa, né di diabete, né, faceva uso di farmaci ototossici, non essendo affetto da patologie renali) ed inoltre che la corte territoriale fosse incorsa nel vizio di motivazione poiché non aveva tenuto conto delle censure formulate dalla parte anche se sfornita di consulente tecnico;
che l’Inps ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che il ricorso é infondato perché si limita a riproporre censure di merito mentre difetta pure di autosufficienza poiché non trascrive, per intero o per stralci significativi, il contenuto della ctu cui si riporta la sentenza, onde consentire a questa Corte di verificare ex actis la corrispondenza al vero delle censure sollevate;
che, inoltre, il mero richiamo della consulenza tecnica d’ufficio integra per relationem la motivazione in fatto della sentenza impugnata che la richiami a sostegno dell’accertamento del requisito sanitario (Cass. n. 28647/2013; 27687/2011);
che in ogni caso le conclusioni della ctu recepita dal giudice non possono essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni e riproposizione delle questioni di fatto affrontate in precedenza, perché tali contestazioni si rivelano dirette non già a un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensi’ ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; cio’ che non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 4511/2010);
che le considerazioni svolte impongono percio’ di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.
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