Corte di Cassazione sentenza n. 2020 depositata il 26 gennaio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – VALUTAZIONE DEL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE PER PERDITA DI CHANCES – MANCATA ADIBIZIONE IN SEGUITO ALL’INFORTUNIO SUBITO AL LAVORO NOTTURNO
RITENUTO
1. che M.I., in esito a infortunio lavorativo occorsogli in data 4.9.2001, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro M.s.p.a. (ora L. L. s.p.a.) chiedendo, previo accertamento della responsabilità datoriale per violazione dell’art. 2087 cod. civ., la condanna della suddetta al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale,quest’ultimo anche sotto il particolare profilo della perdita della maggiorazione percepita per lo svolgimento di due turni di lavoro notturni mensili di una settimana cadauno, turni ai quali non era stato più adibito dopo l’infortunio;
2. che il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, condannava la società al risarcimento del danno non patrimoniale e per spese mediche, quantificato in € 10.500,00 e al danno patrimoniale da perdita di chances quantificato in € 60.000,00 ;
3. che la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale;
3.1. che il giudice di appello, rilevato che, per come pacifico, lo M.I., dopo l’infortunio, era stato adibito a mansioni (consone al suo stato di salute) che allo stato si svolgevano solo durante i turni diurni, che nulla escludeva per il futuro l’adibizione anche a lavoro notturno non avendo l’infortunio comportato incompatibilità tal senso, che la distribuzione della mansioni (anche in considerazione delle limitazioni fisiche di ciascun lavoratore) e l’organizzazione dei turni rientrava nell’insindacabile potere organizzativo dell’imprenditore, modificabile in qualsiasi momento, rispetto al quale non era configurabile alcun diritto del lavoratore, ha escluso la esistenza del nesso causale tra l’infortunio occorso e la denunziata perdita di chances;
4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.I. sulla base di due motivi: l’intimato ha resistito con tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità, sotto plurimi profili, del ricorso;
CONSIDERATO
l. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso, censurando, in sintesi, l’accertamento concernente il nesso di causalità tra l’infortunio lavorativo e l’adibizione a mansioni che non venivano espletate anche in turni notturni; evidenzia che la prova orale aveva confermato il costante svolgimento, prima dell’infortunio, di mansioni comportanti espletamento di attività di lavoro anche in turni notturni con diritto alla relativa maggiorazione e che la società medesima, nel ricorso in appello, aveva ammesso di aver ritenuto l’espletamento di turni notturni incompatibili con il peggiorato stato di salute del lavoratore in conseguenza dell’Infortunio;
2. che con il secondo motivo deduce violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2056 e 2087 cod. civ., censurando l’affermazione del giudice di appello secondo la quale la distribuzione delle mansioni “anche in considerazione delle limitazioni fisiche di ciascun lavoratore” e l’organizzazione dei turni rientrava nell’insindacabile potere organizzativo dell’imprenditore ed era modificabile in qualsiasi momento. Assume la contraddittorietà di motivazione sul punto per non avere il giudice di appello considerato che la mancata adibizione a mansioni comportanti l’espletamento di turni notturni era dipesa dalla violazione da parte della società dell’obbligo di protezione sulla stessa gravante ai sensi dell’ art. 2087 cod.civ.;
3. che, preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla parte controricorrente atteso che la contestuale denunzia di (tutti e tre i vizi di motivazione non ha comportato, come,invece, dedotto, la inintelligibilità delle censure articolate dal ricorrente :
3.1. che tali censure, infatti, investono l’accertamento delle conseguenze economiche derivate dal mancato espletamento di lavoro notturno in relazione al quale evidenziano specifiche carenze e incongruità della verifica condotta dal giudice di appello;
3.2. che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. ( Cass. Sez. U. 06/05/2015 n. 9100);
4. che i motivi in esame, trattati congiuntamente per evidente connessione, sono meritevoli di accoglimento nei sensi di cui in prosieguo;
4.1. che in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chances” – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. 14/03/2017 n. 6488; Cass. 12/08/2008 n. 21544);
4.2. che la motivazione della esclusione del nesso causale tra l’infortunio lavorativo occorso allo M.I. e la perdita delle maggiorazioni legate allo svolgimento di lavoro notturno non è coerente con le richiamate indicazioni, in quanto fondata sulla considerazione che l’infortunio non aveva comportato incompatibilità con l’espletamento del lavoro notturno e che la organizzazione dell’attività lavorativa costituisce insindacabile prerogativa datoriale;
4.3. che la prima argomentazione fa riferimento ad un parametro del tutto astratto rispetto alle concrete circostanze di fatto dedotte dal lavoratore ed in particolare alla allegata costante adibizione, prima dell’infortunio, allo svolgimento di lavoro notturno mentre la seconda argomentazione attiene ad un parametro non pertinente all’oggetto di causa non vertendosi, nel caso di specie, sulla pretesa del lavoratore ad una diversa distribuzione delle mansioni e dell’organizzazione dei turni di lavoro;
4.4. che, invece, l’accertamento delle conseguenze prodotte dall’infortunio in ordine al mancato inserimento dello M.I. in attività comportanti lavoro notturno, doveva essere condotta non sulla base di un parametro astratto ma tenendo conto delle concrete circostanze, sulla cui base, anche in via eventualmente presuntiva, andava verificato il grado di probabilità in ordine alla adibizione (e con quale frequenza) dello M.I. al lavoro notturno, ove l’infortunio lavorativo non si fosse verificato;
5. che a tanto consegue, nei limiti di cui sopra, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado, al quale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza x impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
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