Corte di Cassazione sentenza n. 5068 depositata il 5 marzo 2018
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO – ASSICURATO AFFETTO DA VASCULOPATIA – DEAMBULAZIONE LIMITATA – ASSISTENZA GENERICA – NON SUSSISTE
RILEVATO
Che N.G. chiedeva l’indennità di accompagnamento ed il Tribunale di Lodi, all’esito di c.t.u., rigettava la domanda per carenza del requisito sanitario; proposto appello dal N., la Corte d’Appello di Milano (sentenza 20.07.11) accoglieva l’impugnazione e riconosceva la richiesta prestazione, rilevando che il c.t.u. aveva accertato che l’assicurato era affetto da vasculopatia che impediva la deambulazione duratura e che la valutazione geriatrica effettuata in ambito ospedaliero attestava che lo stesso era incapace di compiere in maniera soddisfacente gli atti quotidiani della vita;
che l’INPS notificava ricorso per cassazione al difensore del N. e appreso il decesso dello stesso (avvenuto il 7.06.12) – alla moglie C.B.M. ed agli eredi collettivamente nell’ultimo domicilio;
che con il ricorso l’INPS con unico motivo deduce violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e motivazione contraddittoria, rilevando come il giudice abbia totalmente disatteso i requisiti previsti dalla legge per l’attribuzione della prestazione, disattendendo immotivatamente i giudizi medico-legali formulati dal c.t.o. quanto alla ridotta capacità sia di deambulazione, sia di compiere gli atti comuni della vita, ritenuta dal c.t.u. di gravità non tale da richiedere l’intervento di un accompagnatore;
che gli eredi di N.G. sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
Che l’impugnazione è tempestiva ed è corretta l’instaurazione del giudizio di legittimità a seguito del decesso di N.G. giacché l’Inps, tentata in data 18 luglio 2012 la notifica del ricorso nei confronti del N., rappresentato e difeso dall’avvocato M.T., presso lo studio di quest’ultimo in (omissis) ed ottenuta la restituzione dell’atto per irreperibilità del destinatario, ha proceduto alle necessarie verifiche (così apprendendo del decesso di N.G. avvenuto il (omissis)) ed ha provveduto ad avviare la notifica del medesimo ricorso, diretta impersonalmente e collettivamente agli eredi, in data 14 settembre 2012, prima della scadenza del termine di sei mesi dal decesso previsto dall’art. 328 c.p.c., comma 3;
che il ricorso è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 26092/2010; 6091/2014; 15882/2015) secondo la quale in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, la L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità), posto che dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la c.t.u. espletata aveva accertato che la vasculopatia periferica da cui N.G. era affetto gli consentiva una deambulazione autonoma in ambito domestico e più limitata in ambito extradomestico e che era emersa la necessità di una assistenza non continua ma generica e riferita solo ad attività non essenziali ma strumentali (maneggio denaro, preparazione di farmaci, spostamenti esterni con mezzi pubblici);
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va decisa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda originaria proposta da N.G.:
che l’esito alterno delle fasi di merito giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da N.G. e compensa le spese dell’intero processo.