MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 19 luglio 2018

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale – Agricoltura

Art. 1

Ai sensi dell’articolo 234 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1 luglio 2018 in € 24.709,80.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1 giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205, primo comma, lettera b), del citato Testo Unico, o loro superstiti è di € 16.373,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Art. 2

Ai sensi dell’articolo 218 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1 luglio 2018, è fissato in € 539,09.

Art. 3

Ai sensi dell’articolo 233 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 2018, è fissato in € 2.160,00.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0110 si ottengono i seguenti importi:

InabilitàImporti dal 1° luglio 2018
dal 50 al 59%€ 378,89
dal 60 al 79%€ 528,72
dall’ 80 al 89%€ 907,71
dal 90 al 100%€ 1.286,67
100% + a.p.c.€ 1.825,75

Art. 5

Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.