CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 agosto 2018, n. 21037

Licenziamento per motivi disciplinari – Abusivi reiterati accessi dal PC aziendale – Contenuto dell’hard disk

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 371/2015 la Corte di appello di Lecce ha respinto il reclamo di M. M. avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato l’ordinanza, emessa all’esito della fase sommaria ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge 28/06/2012 n. 92, con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento, per motivi disciplinari, intimato da U. s.p.a. con lettera del 20.3.2013.

1.1. La Corte territoriale, premesso che il M. aveva rinunziato alla domanda intesa all’accertamento della natura ritorsiva del recesso datoriale, ha ritenuto che la valutazione dei fatti di causa effettuata dal giudice di prime cure – secondo il quale la prova testimoniale e la consulenza tecnica di ufficio (oltre che la consulenza tecnica di parte della società) avevano dimostrato gli addebiti contestati al dipendente, consistenti in abusivi reiterati accessi dal PC aziendale nella disponibilità del lavoratore ad altri PC della rete aziendale ed in specie di quelli in uso al responsabile del personale ed al responsabile del contenzioso lavoro – si sottraeva alle censure di erroneità, illogicità o superficialità espresse dal reclamante. Ha ritenuto, inoltre, il giudice del reclamo che l’esame del materiale probatorio rendeva infondato l’assunto della possibilità di alterazione dei dati dell’hard disk del PC del M. da parte della società datrice di lavoro, mancando ogni riscontro in merito; ha evidenziato che tale prospettazione, una volta rinunziata la domanda relativa al carattere ritorsivo del recesso datoriale, non trovava più alcuna plausibile spiegazione.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M. M. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, comma 1 e 116 cod. proc. civ.; sostiene la carenza di motivazione con riguardo alle doglianze, reiterate in sede di reclamo, che si assumono non esaminate dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata si era, infatti, limitata, tranne che per la parte relativa alla rinunzia della domanda di accertamento della ritorsività del licenziamento, ad un laconico richiamo alla motivazione del giudice di prime cure il quale, a sua volta, nulla aveva argomentato in ordine alla eccepita assenza di prova dell’attribuibilità dei fatti contestati al M. e alle risultanze della ctu che confermavano la dedotta carenza di prova; nel richiamare il materiale probatorio la Corte di merito aveva, inoltre, omesso di specificare gli elementi sulla base dei quali aveva ritenuto di confermare l’orientamento del giudice di primo grado. La sentenza impugnata era, inoltre errata laddove, in violazione del disposto dell’art. 2697 cod. civ., aveva ritenuto raggiunta la prova in favore dell’U. s.p.a.. delle gravi violazioni ascritte al M. e non considerata la esistenza di un esimente rappresentata dalla esistenza di un IP clone di quello in uso al M., già prospettata in sede di giustificazioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. nonché omessa corrispondenza tra il chiesto e il  pronunziato – Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. In sintesi deduce che il giudice di appello aveva omesso di pronunziarsi sui motivi di reclamo con i quali era tata dedotta l’assenza di prova degli addebiti ascritti al dipendente.

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentati dalla circostanza che il PC sul quale erano stati effettuati gli accertamenti era rimasto per circa un mese nella esclusiva disponibilità della società U. e che la relativa detenzione era avvenuta con modalità tali da consentire la alterazione del contenuto dell’hard disk, dalla diversità di risultanze tra la perizia di parte effettuata dalla S. A. s.r.l. ( incaricata dalla società)e quella del consulente tecnico d’ufficio, dalla divergenza tra le dichiarazioni del teste C. e le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato. Si premette che l’anomalia motivazionale denunziabile ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. è quella che si traduce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( Cass. Sez. un. 03/11/2016 n. 22232) oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09/2009 n. 20112).

4.1. Con riferimento alla specifica questione della motivazione per relationem è stato affermato che la motivazione della sentenza del giudice di appello che contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pur sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (Cass 19/07/2016 n. 14786; Cass. 16/02/2007 n. 3636) mentre deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. 21/09/2017 n. 22022).

4.2. In applicazione dei principi richiamati ed in continuità con essi deve escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio denunziato posto che: viene, sia pure sinteticamente, riprodotto il contenuto della sentenza impugnata e delle ragioni che la sorreggono, viene dato espressamente atto delle doglianze formulate dal M. alla pronunzia di primo grado con particolare riferimento alla questione relativa all’assenza di contraddittorio nella prima fase di accertamento sui contenuti del PC aziendale nella disponibilità del lavoratore, la valutazione del giudice del reclamo è effettua mediante richiamo all’accertamento di primo grado; viene, inoltre, esplicitamente affrontata la questione della possibile alterazione dei dati hard disk del PC aziendale nel periodo in cui lo stesso è risultato nella disponibilità esclusiva della società datrice di lavoro; le conclusioni attinte dal giudice del reclamo danno implicitamente contezza dell’attribuibilità al M. dei fatti contestati.

4.3. Alla luce di quanto ora osservato non sussistono le carenza motivazionali che inficerebbero, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata della quale sono agevolmente ricostruibili i percorsi argomentativi che hanno condotto alla ricostruzione fattuale alla base della soluzione giuridica adottata.

4.4. In merito alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è da premettere che una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (nonché dell’art. 116 cod. proc. civ.) non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27/12/2016 n. 27000)

4.5. Le censure articolate con il motivo in esame, con le quali, in sostanza, si addebita alla sentenza impugnata di avere trascurato di specificare gli elementi che persuadevano alla conferma della sentenza di primo grado esulano, pertanto, dall’ambito della violazione di norme di diritto, pur formalmente denunziata, dovendosi altresì evidenziare che per consolidata giurisprudenza la valutazione degli elementi probatori rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie – sempreché risultanze non considerate partitamente non siano tali da condurre ad una diversa decisione – dovendo solo fornire V1 un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (v. tra le altre, Cass. 24/05/1999 n. 5045).

4.6. Infine, non sussiste la dedotta violazione della regola dell’onere probatorio atteso che la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in diritto alla stregua della quale tale onere , con riguardo ai fatti oggetti di addebito alla base del licenziamento disciplinare, andava posto a carico del lavoratore anziché della parte datoriale, come prescritto dall’art. 5 Legge 15/07/1966 n. 604. Neppure é configurabile in concreto la violazione della regola di cui all’art. 2697 cod. civ. in quanto la sentenza impugnata p è frutto di valutazione complessiva degli elementi in atti rispetto alla quale non è invocabile un diverso apprezzamento di fatto, apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357).

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la deduzione del vizio di attività del giudice del reclamo, prospettato sotto il profilo del difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, non è illustrato mediante la individuazione di una domanda o di un’eccezione autonomamente apprezzabili per le quali la pronunzia che si assume omessa si sia resa necessaria ed ineludibile (Cass. 04/07/2014, n. 15367; Cass. 14/10/2010, n. 21226; Cass. 19/03/2007, n. 6361). In particolare tale requisito non è soddisfatto dalla generica evocazione dei motivi “specificamente individuati nel reclamo”; il riferimento ai relativi brani riprodotti nel ricorso per cassazione, intesi a contestare il raggiungimento della prova degli addebiti ascritti al M., anche con riferimento agli esiti della consulenza tecnica di ufficio, è già in astratto inidoneo a configurare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. atteso che la sentenza impugnata ha ad oggetto proprio l’accertamento della responsabilità del M. in relazione alle violazioni ascritte; le deduzioni a riguardo formulate dal M. nell’atto di gravame devono ritenersi implicitamente disattese in quanto incompatibili con l’affermazione di tale responsabilità, confermata dal giudice del reclamo .

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La questione relativa alla astratta possibilità di alterazione del PC aziendale utilizzato dal M. nel periodo in cui tale apparecchiatura si trovava nell’ esclusiva disponibilità della società datrice di lavoro è stata espressamente presa in considerazione dal giudice del reclamo che ha ritenuto di disattenderla sulla base delle medesime considerazioni della sentenza di primo grado, ulteriormente evidenziando che la rinunzia alla domanda intesa a far valere il carattere ritorsivo del recesso datoriale rendeva implausibile l’assunto di una voluta alterazione del PC da parte della società. Gli elementi addotti dal ricorrente a confutazione di tale assunto non individuano alcun fatto storico di rilevanza decisiva il cui esame è stato omesso dal giudice del reclamo ma fanno riferimento a circostanze quali la esclusiva detenzione del PC da parte della società , la diversità di risultanze tra la perizia di parte e la consulenza tecnica d’ufficio il contrasto tra quest’ultima e le dichiarazioni del teste C., che oltre ad essere state già complessivamente considerate dal giudice del reclamo, sono comunque elementi suscettibili di differente valutazione dal punto di vista della significatività probatoria rispetto ai quali non declinabile alcun connotato di decisività (v. Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053) implicante un giudizio di certezza e non di mera probabilità rispetto all’astratta possibilità di una diversa soluzione (Cass. 19/02/2018 n. 3960; Cass. 22/02/2011 n. 4279) 7.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alle spese del presente giudizio.

8. L’attuale condizione del ricorrente di ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude, allo stato, la debenza di quanto previsto dall’art. 13 c. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.