CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21146

Accertamento – Riscossione – Cartelle di pagamento – Dichiarazione dei redditi

Ritenuto in fatto

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti di L.C., quale socio della OMC (…) di C.S. & C. sas. Tali avvisi non venivano impugnati dal socio. Venivano, quindi, emesse due cartelle di pagamento nei confronti dello stesso per i redditi del 1999 e del 2000.

2. Il contribuente presentava due istanze di autotutela, ma la Agenzia delle entrate notificava il diniego di annullamento.

3. Il ricorso del contribuente veniva rigettato sia dalla Commissione tributaria provinciale che dalla Commissione tributaria regionale. Quest’ultima evidenziava che gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi per omessa impugnazione, che il contribuente nell’istanza di autotutela si era limitato ad allegare pretesi errori logici e di calcolo nella determinazione del maggior reddito, ma non per fatti successivi a tali avvisi.

4. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente.

5. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato in diritto

1. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce “omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 n. 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione della normativa relativa all’autotutela”.

1.1.Tale motivo è infondato.

Invero, il ricorrente si è limitato a richiamare l’istituto dell’autotutela in generale (da pagina 4 a pagina 6), poi la configurazione dell’autotutela in ambito tributario (da pagina 7 a pagina 9), quindi le norme vigenti in materia (da pagina 10 a pagina 11), mentre solo a pagina 12 evidenzia che “nessuna delle richiamate norme limita tale indagine ai soli fatti sopravvenuti”, sicché l’autotutela tributaria “serve … per ripristinare la legalità violata, anche una volta decorsi i termini per l’impugnativa” (cfr. pagina 12).

Pertanto, il ricorrente non censura il diniego di autotutela per eventuali profili di illegittimità del rifiuto, ma solo perché l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto procedere all’annullamento delle cartelle in via di autotutela, nonostante la definitività degli avvisi di accertamento, per elementi non sopravvenuti, ma già presenti al momento dell’emissione degli avvisi.

Tuttavia, per giurisprudenza consolidata di legittimità il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo – in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di annullamento di alcuni atti impositivi in sede di autotutela in virtù del passaggio in giudicato di una sentenza che aveva operato una ricostruzione incompatibile con quella compiuta in detti atti ormai inoppugnabili, poiché i vizi prospettati erano quelli originari, che il contribuente avrebbe potuto far valere impugnando i relativi atti (Cass.Civ., 28 marzo 2018, n. 7616).

Inoltre, sono state ritenute infondate le censure di illegittimità dell’art. 2 quater, comma 1, del d.l. 564/1994 e dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 Cost. avverso la qualificazione normativa dell’autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza proposta dal contribuente, poiché essa costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali e non uno strumento di protezione del contribuente, sicché il diniego di autotutela non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile (Corta Cost., 13 luglio 2017, n. 181).

La sentenza della Commissione tributaria regionale, quindi, non solo è conforme a legge, ma è stata adeguatamente motivata, in quanto si è dato atto che gli accertamenti erano divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione e che il contribuente si era limitato ad allegare la sussistenza di pretesi errori logici e di calcolo nella determinazione del maggior reddito in capo alla società, ma non “per fatti successivi agli accertamenti e alle relative cartelle divenuti definitivi”.

2. Le spese del giudizio di cassazione, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.