ANPAL – Circolare 29 agosto 2018, n. 4
Chiarimenti in merito al requisito della “residenza” e alla possibilità per i cittadini dell’ Unione europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità
A seguito di alcune richieste di parere, emerge l’esigenza di fornire chiarimenti in merito al requisito della “residenza” e alla possibilità per i cittadini dell’ Unione europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, e di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro. Acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si comunica quanto segue.
Preliminarmente, si rappresenta che l’articolo 45 del TFUE disciplina e assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea, con l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
La libera circolazione dei lavoratori è uno dei principi base dell’Unione europea, in virtù del quale i cittadini di ogni Stato membro hanno il diritto di cercare lavoro in un altro Stato membro, conformemente alla regolamentazione applicabile ai cittadini di quest’ultimo. In particolare, va riconosciuta la medesima assistenza che gli uffici di collocamento offrono ai cittadini dello Stato membro in questione, senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Peraltro, laddove la persona abbia cessato un lavoro in uno Stato membro mantiene il diritto a rimanervi, per un periodo superiore a tre mesi, secondo le previsioni di cui alla direttiva 2004/38/CE (in particolare, articolo 7).
Una piena e concreta tutela di tutti i cittadini che si muovono all’interno dell’Unione per trovare lavoro, non può che tradursi, pertanto, nella messa a disposizione delle strutture e dei mezzi che lo Stato assicura ai propri cittadini, quale supporto per l’attivazione e la ricollocazione nel mercato del lavoro.
Posto quanto sopra, a livello di legislazione nazionale, il decreto legislativo n. 150/2015, all’articolo 1, comma 3, stabilisce il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro.
Alla luce di tale quadro regolatorio, europeo e nazionale, potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini dell’Unione europea che soggiornano sul territorio italiano, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 45 del TFUE e della direttiva 2004/38/CE.
A tale riguardo, si specifica che il riferimento al requisito della “residenza”, di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 150/2015, deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea e dei principi sopra indicati, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’ Unione europea e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro.
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