CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 agosto 2018, n. 21256

Accertamento del rapporto di lavoro – Domanda di ammissione come socio – Rapporto associativo

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 382 pubblicata 1’8.3.2016, ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. D. confermando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda volta all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato di natura non associativa e alla declaratoria di nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento, con condanna di parte datoriale alla reintegra e al risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale, premesso che era incontestato come il sig. D. avesse presentato domanda di ammissione come socio e fosse stato ammesso nella compagine sociale e iscritto nel libro soci, ha ritenuto non dimostrata, in base all’istruttoria svolta, la simulazione del rapporto associativo.

3. Ha dato atto della omessa opposizione da parte del socio lavoratore alla delibera di esclusione e di come non potesse valere ad impedire la decadenza di cui all’art. 2527 c.c., ratione temporis applicabile, l’impugnativa stragiudiziale proposta avverso la delibera di esclusione-licenziamento, con preclusione di qualsiasi indagine sulla legittimità dell’atto di recesso.

4. Per la cassazione della sentenza il sig. D. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la cooperativa L.C. scpa.

Ragioni della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

2. Ha sostenuto come erroneamente la Corte territoriale avesse addossato al lavoratore l’onere di prova della insussistenza del rapporto associativo, laddove era invece onere della società dimostrare la sussistenza di detto rapporto, ad esempio mediante produzione dei verbali delle assemblee e delle lettere di convocazione delle stesse dirette al sig. D.; che dato il mancato assolvimento di tale onere da parte della cooperativa, il rapporto di lavoro dovesse qualificarsi come subordinato, di natura non associativa.

3. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. degli artt. 113, 115, 132, comma 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

4. Ha censurato la sentenza impugnata per motivazione omessa, contraddittoria, insufficiente, in particolare, per avere la Corte territoriale, oltre che violato l’art. 2697 c.c., anche obliterato le risultanze delle prove testimoniali atte a dimostrare il carattere subordinato del rapporto e la mancata partecipazione del lavoratore alla vita sociale, derivando dal carattere solo formale del rapporto associativo la conseguente qualificazione dell’esclusione da socio come atto di licenziamento.

5. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

6. Occorre considerare che il rapporto tra l’attuale ricorrente e la cooperativa risulta costituito nel 1996 e cessato nel 2003..

7. La L. n. 142 del 2001 ha profondamente innovato la disciplina posta nella materia in esame, prevedendo esplicitamente la possibilità che il socio lavoratore di cooperativa istauri, a fianco del rapporto associativo, un ulteriore (e “distinto”, aggettivo soppresso dalla L. n. 30 del 2003) rapporto di lavoro in forma autonoma o subordinata, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

8. Come già rilevato in precedenti pronunce di questa Corte, a seguito di tale norma è venuta meno la ritenuta incompatibilità tra la qualità (reale e non simulata) di socio di una cooperativa di produzione lavoro e quella di lavoratore subordinato (o di lavoratore autonomo vincolato da un rapporto di para – subordinazione), in caso di prestazioni effettuate in conformità alle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, (Cass. n. 10240 del 2009).

9. Si è anche precisato che la legge n. 142 del 2001, entrata in vigore in data 8.5.2001, trova applicazione a tutti i rapporti in corso alla data predetta, né la sua efficacia può ritenersi subordinata alla approvazione del Regolamento interno previsto dall’art. 6 della legge, atteso che dal contenuto della suddetta disposizione normativa non emergono, in via interpretativa, significativi indici o elementi che depongano per l’effettivo differimento della entrata in vigore della nuova normativa alla approvazione del detto Regolamento che, in buona sostanza, si limita a definire la tipologia del rapporto istaurato fra la cooperativa ed il socio lavoratore con riferimento ai contratti collettivi applicabili, alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, alle normative vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, senza intaccare la centralità del nuovo impianto normativo che attiene alla riconducibilità del lavoro svolto dal socio di cooperativa, in situazione di effettiva subordinazione, alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato, coerentemente ai criteri legali applicabili in tale materia.

10. L’art. 1, comma 3, L. n. 142 del 2001 prevede che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,… con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”.

11. Considerato che il rapporto di lavoro svolto dal socio lavoratore di cooperativa può essere ricondotto sia alla fattispecie del lavoro autonomo che a quella del lavoro subordinato, incombe sul lavoratore, che intenda far valere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di fornire la prova degli indici atti ad individuare ed a comprovare la dedotta subordinazione.

12. Si è inoltre sostenuto, in tema di licenziamento disciplinare irrogato da una società cooperativa di produzione e lavoro, come l’onere probatorio della sussistenza anche del rapporto associativo con il lavoratore compete alla società e, ove tale onere non sia assolto, deve escludersi la possibilità di attribuire al medesimo la qualità di socio-lavoratore, dovendo egli essere considerato un lavoratore subordinato puro e semplice, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, il quale, nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo, prevede che ai soci lavoratori si applichi la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’art. 18, (Cass. n. 3043 del 2011).

13. Quest’ultima statuizione è coerente con la giurisprudenza che addossa a chi allega specifiche caratteristiche o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, il relativo onere di prova.

14. Si è ad esempio precisato che la sussistenza di un rapporto di tirocinio deve essere provata da colui che l’allega (Cass. n. 1052 del 1995; Cass. n. 5399 del 1993; Cass. n. 12911 del 1991) e che, in particolare, l’istituto previdenziale che pretende il pagamento dei contributi, dovuti per il personale dipendente è tenuto a provare soltanto la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato, mentre incombe al datore di lavoro che opponga che i rapporti sono inquadrabili nello schema dell’apprendistato, l’onere di provare la loro esecuzione in concreto con le caratteristiche proprie del tirocinio e, in particolare, l’elemento dell’insegnamento tecnico-professionale che gli apprendisti hanno diritto di ricevere (Cass. n. 3696 del 2001; Cass. n. 2640 del 1981; Cass. n. 2487 del 1986; Cass. n. 996 del 1973).

15. Costituisce infine orientamento pacifico quello secondo cui è onere della parte che adduce la simulazione offrire, in linea col disposto dell’art. 2697 c.c., la prova del contratto dissimulato (cfr. Cass. n. 16797 del 2015; Cass. n. 17761 del 2012; Cass. n. 26414 del 2008; Cass. n. 8585 del 2002).

16. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha deciso conformemente ai richiamati principi in tema di distribuzione dell’onere di prova in quanto ha addossato alla società cooperativa l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto associativo e al lavoratore l’onere di prova della natura subordinata del rapporto e della simulazione del vincolo associativo. Più esattamente, a fronte della prova del rapporto associativo fornita dalla società mediante documentazione attestante la domanda del lavoratore di ammissione come socio, la delibera di ammissione e l’iscrizione nel libro soci, la Corte di merito ha ritenuto non assolto l’onere di prova, gravante sul lavoratore, della simulazione del vincolo associativo.

17. Infondata è la censura di violazione di legge formulata in riferimento alla dedotta insufficiente prova del rapporto associativo, atteso che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per l’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione e la valutazione degli stessi sono rimessi all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, (Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010).

18. Il motivo sarebbe inammissibile ove anche ricondotto all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in ragione della disciplina della cd. doppia conforme applicabile alla fattispecie in esame (ricorso in appello del 25.11.13) e per essere comunque le censure non conformi al modello legale del nuovo testo della disposizione suddetta, applicabile ratione temporis, come definito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

19. Neanche il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento.

20. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno precisato come, per effetto della novella del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione debba intendersi limitato al minimo costituzionale, con la conseguenza che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

21. Nel caso di specie, la motivazione esiste e non ha assolutamente le caratteristiche che consentano di configurare la violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c.. La Corte di merito ha riportato ed esaminato le prove testimoniali che ha valutato come inidonee a dimostrare la simulazione del rapporto associativo ed ha precisato l’irrilevanza al fine suddetto delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro secondo orari predeterminati, compensi commisurati alle giornate di lavoro, esecuzione di direttive, applicazione della normativa collettiva quanto, ad esempio, al potere disciplinare..

22. Come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. è denunziabile ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. solo in caso di violazione delle regole di formazione della prova ovvero quando il giudice pronunci secondo equità al di fuori dei casi consentiti oppure utilizzi prove non acquisite in atti.

23. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel caso di specie precluso in ragione della c.d. doppia conforme e, comunque, non integrato nei requisiti richiesti dal nuovo testo.

24. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

25. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.