CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 agosto 2018, n. 21417
Elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli – Riconoscimento del diritto all’iscrizione – Indennità di disoccupazione
Rilevato
– che, con sentenza del 30 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, chiamata a pronunziarsi sull’appello avverso la decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Castrovillari sulla domanda proposta da B.C. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’iscrizione, revocata dall’Istituto, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l’anno 2010 e la condanna dell’Istituto medesimo al pagamento dell’indennità di disoccupazione relativa a tale annualità, ne sanciva la riforma, dichiarando inammissibile l’originaria domanda in ragione della mancanza nel ricorso introduttivo della dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c.;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– che il ricorrente ha poi presentato memoria, recante contestuale istanza di riunione con l’identico ricorso successivamente depositato entro i termini ed integrato con la procura alle liti in precedenza non prodotta, il quale, munito dell’identico numero di ruolo generale, risulta inserito nel presente fascicolo
Considerato
che, accertata in via preliminare, a fronte dell’inammissibilità del ricorso originariamente depositato per difetto di procura, l’ammissibilità del successivo identico ricorso, notificato nei 60 giorni dal primo e ed entro il termine di sei mesi dall’emanazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 24332/2016), è possibile, esclusa la richiesta riunione, procedere all’esame di tale ricorso
– che, con il primo motivo, il ricorrente, denuncia- la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte pronunciato su una eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS mai sollevata dallo stesso ricorrente;
– che, con il secondo motivo, ancora denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunziato per non aver l’INPS mai sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio;
che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. è prospettata in relazione all’error in procedendo dato dal non aver consentito il contraddittorio delle parti sulla predetta questione, pur sollevabile d’ufficio;
– che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione alle censure di cui ai motivi che precedono, la nullità della sentenza;
che, il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, è inteso a censurare la pronunzia resa dalla Corte territoriale sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, essendo stata la Corte medesima in grado, in sede di liquidazione delle spese, di individuare lo scaglione applicabile delle tariffe forensi;
che l’impugnazione, al di là dei motivi su cui si articola, merita accoglimento, alla stregua della recente pronunzia n. 241 del 2017 resa dalla Corte costituzionale che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 152, ultimo periodo, disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, del d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15.7.2011, n. 111, relativamente all’applicazione della sanzione dell’inammissibilità della domanda in caso di omessa dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio;
– che, pertanto discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.