CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2018, n. 21505

Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Termine di prescrizione

Rilevato

che con sentenza del 26 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Roma, rigettava l’opposizione proposta da A.A. nei confronti dell’INPS e di Equitalia Sud S.p.A. avverso la cartella di pagamento relativa a contributi omessi;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il debito intangibile, per la ritenuta applicabilità, nell’ipotesi di pretesa contributiva fondata su cartella di pagamento non opposta, del termine di prescrizione ordinario decennale, nella specie non decorso;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’A., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, soltanto l’INPS, essendo rimasta intimata l’Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. subentrata nel frattempo ad Equitalia Sud S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Considerato

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 c.c. in relazione all’art. 3, comma 9, I. n. 335/1995 e degli art. 24 e 25, d.lgs. n. 46/1999 in una con il vizio di omessa motivazione, lamenta la non conformità a diritto della statuizione relativa alla ritenuta infondatezza dell’eccezione di prescrizione del credito, sostenendo l’operatività del termine quinquennale anche a fronte della mancata opposizione alla cartella di pagamento;

che il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU: 23397/2016) secondo cui la mancata opposizione alla cartella di pagamento determina esclusivamente l’irretrattabilità del credito e non anche la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.