Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21597 depositata il 4 settembre 2018

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta da Ternana Calcio s.p.a. contro l’ingiunzione con la quale il Comune di Terni le aveva intimato il pagamento dei canoni di concessione d’uso del locale stadio comunale, ha ritenuto l’opposizione ammissibile ma, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato del Comune, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere la causa.

Il giudice d’appello – rilevato che la società non aveva contestato la sussistenza e l’ammontare del credito vantato dal Comune, ma ne aveva eccepito la compensazione col proprio controcredito derivante dai lavori di adeguamento dell’impianto – ha affermato che la controversia, in quanto nascente dalla concessione, rientrava fra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, 1° comma, lett. a) n.2 del d. Igs. n. 134/2010, applicabile ratione temporis.

La sentenza, pubblicata il 14.1.016, è stata impugnata da Ternana Calcio s.p.a. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Comune di Terni ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso Ternana Calcio deduce che, poiché con l’opposizione essa si era limitata a richiedere l’accertamento della sussistenza e dell’ammontare del controcredito vantato a rimborso dei costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori, la giurisdizione spettava al G.O. ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 133 cit.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Trova applicazione, ratione temporis, l’art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che (al pari del previgente art. 5 della l. n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fa espressamente salve quelle aventi ad oggetto “indennità, canoni o altri corrispettivi”.

Queste ultime (per le quali non è comunque configurabile la giurisdizione esclusiva del G.0.) restano soggette al regime generale di riparto della giurisdizione: ricadono perciò in quella ordinaria ogni qualvolta abbiano ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, nascenti dal rapporto concessorio, ed in quella del giudice amministrativo qualora coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni, delle indennità o degli altri corrispettivi.

Nel caso di specie si controverte del credito vantato dal Comune di Terni nei confronti di Ternana Calcio per canoni di locazione pattuiti in corrispettivo della concessione d’uso dello stadio comunale, nonché del maggior credito, opposto in compensazione, che la società assume di aver maturato a rimborso delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell’impianto.

Entrambi i crediti trovano titolo nella convenzione stipulata fra le parti che, oltre a stabilire l’ammontare mensile dei canoni concessori, ha demandato alla concessionaria di provvedere a propria cura ai lavori necessari ad adeguare lo stadio ai nuovi criteri di sicurezza richiesti dalla legge, ponendo a carico della società anche le relative spese sino al limite di 250.000 euro ed onerando il Comune del rimborso di quelle in esubero.

Mentre Ternana Calcio ha riconosciuto la sussistenza del credito ingiunto, il Comune ha contestato di essere a sua volta debitore della società, rilevando che non v’è prova né degli interventi, né dei pagamenti opposti in compensazione, né della loro correlazione con gli impegni assunti da Ternana nella convenzione.

Non è invece in discussione che la convenzione contenga una clausola con la quale il Comune si è obbligato a rimborsare alla concessionaria le spese sostenute per i lavori di adeguamento, se superiori al limite forfetariamente stabilito, ed é altresì pacifico che i canoni richiesti siano quelli convenzionalmente pattuiti.

La controversia non involge, dunque, la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione né pone alcuna questione relativa all’esercizio di poteri autoritativi dell’ente in ordine alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso.

L’unica questione dibattuta nel merito fra le parti attiene all’an ed al quantum del credito restitutorio di Ternana Calcio che, siccome fondato sulla predetta clausola, si configura quale diritto soggettivo perfetto. Il relativo accertamento spetta pertanto alla giurisdizione del G.O.

All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per l’esame del merito, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del G.0.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.A. Perugia in diversa composizione anche per le spese.