COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA sezione 6 sentenza n. 4669 depositata il 17 maggio 2018
Testo:
Il Sig…con la difesa del dott……ha prodotto appello alla sentenza n.17447 del 20/10/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sez. 28° – che rigettava il ricorso avverso l’avviso di accertamento IRPEF anno d’imposta 2010, con condanna alle spese di giudizio
L’A.d.E. Dir. Provinciale Il di Napoli, rilevati incrementi patrimoniali collegati ad investimenti con scostamento non giustificato dai redditi dichiarati nell’anno in contestazione, ai sensi dell’art.38 D.P.R. n.600/73, procedeva a rettificare il reddito in Euro 112.608,00 liquidando le maggiori imposte dovute, oltre interessi e sanzioni.
L’appellante, censurando l’impugnata decisione perché ingiusta ed errata in diritto, chiede, in riforma della stessa, rideterminare in Euro 42.608,00 il reddito sinteticamente accertato a seguito del riconoscimento della somma di Euro 70.000,00, quali investimenti comprovati.
A sostegno dei motivi deduce l’erronea motivazione della sentenza in punto di interpretazione dell’art.32 – co.4 – D.P.R. n.600/73.
Resiste, con proprie controdeduzioni, l’appellata – Ad.E. Dir. Provinciale Il di Napoli -, concludendo per il rigetto dell’appello con il favore di diritti ed onorari di causa.
La causa è stata trattata in pubblica udienza.
Rileva il Collegio che, in tema di utilizzazione di documentazione non prodotta in sede amministrativa ex art.32 D.P.R. n.600/73, la compressione del diritto di difesa, trovando un limite nella corretta gestione dei poteri istruttori il cui esercizio, comunque, deve tendere a consentire di acquisire la documentazione necessaria nella ricerca di un equilibrio tra i poteri dell’A.F. e le garanzie di difesa del contribuente di cui agli artt. 24 e 53 Cost., è stata ulteriormente avvalorata dal legislatore con la legge n.28/99, sia disponendo che l’Ufficio deve informare, contestualmente alla richiesta, delle conseguenze della sua omessa risposta, sia escludendo l’operatività delle preclusioni per il contribuente che alleghi, in sede di presentazione del ricorso, i documenti ed i dati a suo tempo non forniti.
Anche la S.C., annettendo alla disposizione natura di deroga ai principi dell’art. 24 e 53 Cost., al fine soprattutto di evitare pagamenti non dovuti, ne ha circoscritto l’effetto preclusivo alle sole ipotesi volontarie, di modo che <> (da ultimo: Cass.n.10527/2017).
Ciò posto, dalle evenienze processuali in atti e, in specie, dalla documentazione prodotta in giudizio dall’appellante (cfr. estratto conto della MPS), è dato rilevare la dimostrazione della capacità finanziaria delle somme bonificate di Euro 70.000,00, alla data di emissione dei due assegni di giroconto alla ….. di Euro 35.000,00 ciascuno, in qualità di socio unico a titolo di “aumento di capitale sociale”.
Pertanto, l’appello va parzialmente accolto, con riforma dell’impugnata sentenza e con riduzione dell’originario accertamento ad Euro 42.608,00.
In considerazione della natura della controversia e della reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Accoglie parzialmente l’appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate del doppio grado di giudizio.