CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40447 depositata il 12 settembre 2018
Reati tributari – Omessa presentazione dichiarazione IVA – Evasione d’imposta oltre la soglia di punibilità – Condanna penale – Provvedimento di confisca dei beni costituenti il profitto del reato – Obbligatorio
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ricorre per l’annullamento della sentenza del 27/06/2017 del Tribunale di Fermo che ha dichiarato il sig. D.P. colpevole del reato di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 (omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con evasione della relativa imposta nella misura di € 1.173.413,00) e l’ha condannato alla pena (principale) di due anni di reclusione, oltre pene accessorie.
1.1. Con unico motivo deduce l’omessa confisca dei beni costituenti il profitto del reato ovvero di quelli corrispondenti al suo valore ed eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, 322-ter cod. pen.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
4. Il fatto risale al 31/12/2012, data di scadenza del termine di “tolleranza” stabilito dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per la presentazione di una delle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta precedente.
4.1. All’epoca, l’art. 1, comma 143, legge 24/12/2007, n. 144 (ndr art. 1, comma 143, legge 24/12/2007, n. 244), aveva esteso ai reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale che, in caso di condanna o di applicazione della pena per uno dei reati contro la pubblica amministrazione in esso previsti, imponeva la confisca dei beni che costituissero il prezzo o il profitto del reato ovvero, quando essa non fosse possibile, dei beni di cui il reo avesse la disponibilità per un valore ad esso corrispondente. Successivamente, l’art. 10, d.lgs. n. 158 del 2015, ha inserito nel corpo del decreto legislativo n. 74 del 2000, il nuovo art. 12-bis che replica, per quanto qui rileva, il contenuto dell’art. 322-ter cod. pen.
4.2. L’obbligatorietà della confisca, derivante dalla sua natura sanzionatoria, è stata da sempre affermata da questa Suprema Corte (il divieto della sua applicazione retroattiva ne costituisce un predicato; così, da subito, Sez. 2, n. 21566 del 08/05/2008, Puzella, Rv. 240910), sì che il giudice la deve disporre anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736; Sez. 5, n. 9783 del 02/12/2014, Giallombardo, Rv. 262893).
4.3. L’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, che si pone in linea di continuità con l’abrogato art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 (Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Rv. 267383), ne perpetua il precetto, sicché resta immutato l’obbligo per il giudice di disporre la confisca, negli stessi termini sopra indicati, in caso di condanna per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.
4.4. La natura obbligatoria della confisca riflette le sue conseguenze anche sul piano della motivazione, essendo il giudice obbligato a dare conto del mancato esercizio di tale potere/dovere.
4.5. Nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di disporre la confisca e di pronunciarsi sul punto.
4.6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, competente a decidere ai sensi dell’art. 569, u.c., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca e rinvia alla Corte di appello di Ancona.