CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21879

Tributi – Accertamento Ires, Iva e Irap – Termini

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso (nel quale ha anche riproposto tutte le questioni rimaste assorbite), l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Lombardia, relativa a un avviso d’accertamento Ires, Iva e Irap 2006, nel quale si è fatta questione del rispetto dei termini d’accertamento, ex art. 43 del DPR n. 600/73 e 57 terzo comma del DPR n. 633/72, da parte dell’ufficio.

L’Agenzia delle Entrate deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 43 del DPR n. 600/73 e dell’art. 57 del DPR n. 633/72 (nella versione ante 2015, ratione temporis applicabile, introdotta a seguito dell’art. 37 comma 25 del D.L. n. 223/06), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avevano ritenuto che l’operatività del “raddoppio” dei termini di accertamento fosse dalla legge condizionato all’acquisizione, in un momento precedente la scadenza del termine “ordinario” di accertamento, degli elementi denotanti un’ipotesi di reato idonea a determinare detto raddoppio.

Il motivo è fondato per l’Ires e l’Iva.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “(…) questa Corte ha infatti chiarito che il cd. raddoppio dei termini di accertamento non integra una proroga dei termini ordinari, ma – come sottolineato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247/11 – “attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini raddoppiati sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge (..). Sotto questo aspetto non può parlarsi di “riapertura o proroga di termini scaduti” nè di “reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti”, perchè i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento” (Cass. sez, 5, 16112 / 2016 n. 26037)” (Cass. n. 10345/17).

Nel caso di specie, premesso che il ricorso rispetta gli elementi prescritti dagli artt. 360 e 366 c.p.c., fin dalla pronuncia della Corte Cost. n. 247/11, risulta che i termini raddoppiati sono termini fissati direttamente dalla legge, che operano automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (allorché sussista l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal dlgs. n. 74/00) senza che all’amministrazione finanziaria sia riservata alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione e non si innestano su quelli “ordinari” ma operano autonomamente al ricorrere dei menzionati presupposti.

Pertanto, i giudici d’appello non hanno correttamente applicato i principi regolatoti della materia.

Mentre, per quanto riguarda l’Irap, il motivo di censura è infondato, in quanto, trattandosi d’imposta per la quale non sono previste sanzioni penali, nessun “raddoppio” di termini è previsto né dalla vecchia né dalla nuova normativa (Cass. n. 1425/18, 20435/17 – non massimate ).

In conclusione, la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo proposto limitatamente all’Ires e all’Iva, e rinvia la causa al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata solo in riferimento all’Ires e all’Iva e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.