CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 settembre 2018, n. 22244

Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli – Cancellazione a seguito di verbale ispettivo Inps – Decorrenza del termine breve per l’impugnazione – Inammissibilità per tardività dell’appello

Rilevato

Che la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, respingeva la domanda avanzata da B.P.P., diretta al riconoscimento del diritto della stessa all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per l’anno 2008, elenco da cui era stata cancellata a seguito di verbale ispettivo dell’Inps;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la B. sulla base di tre motivi;

che l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Considerato

che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325, 326, 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 n. 4 c.p.c., rilevando la mancata dichiarazione di improcedibilità dell’appello per proposizione tardiva dello stesso;

che con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2714 c.c., 153 disp. att. c.p.c. 170 e 285 c.p.c., in relazione all’art. 325 c.p.c., ex artt. 360 c. 1 n. 3 e 4 c.p.c., per aver indicato come obbligatoria la specificazione nella relata di notifica della sentenza che la notifica viene effettuata anche ai fini della decorrenza del termine di impugnazione;

che con l’ultimo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame dell’istanza di condanna per lite temeraria sollevata dall’appellato nella memoria di costituzione in appello ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati;

che, infatti, risulta che la sentenza era stata notificata con formula esecutiva il 15/5/2015 all’Inps presso i procuratori costituiti nel giudizio di primo grado. Avverso tale sentenza era stato proposto appello dall’Istituto con ricorso depositato il 22/7/2015. Nella descritta situazione deve ritenersi decorso il termine breve per l’impugnazione, con conseguente inammissibilità per tardività dell’appello (nel senso che la notifica al procuratore costituito e l’apposizione alla sentenza della formula esecutiva non impedisce l’inizio del decorso del termine breve per l’impugnazione, Cass. n. 13546 del 11/06/2009, conforme Cass. n. 18493 del 01/09/2014);

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio ai sensi dell’art 382 comma secondo c.p.c., non potendo il processo essere proseguito, rimanendo assorbita nella statuizione l’ultima censura;

che le spese del giudizio d’appello e di quello di legittimità sono liquidate secondo soccombenza;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali relative al giudizio d’appello, liquidate in complessivi € 1.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, e alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.