CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 settembre 2018, n. 22389
Pensione integrativa INAIL – Computo dell’indennità di toga – Esclusione della natura stipendiale – Non sussiste – Competenze di carattere fisso e continuativo rientranti nel computo dello stipendio lordo – Previsioni del Regolamento di previdenza del personale Inail
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 9582/2014, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda con cui L.V. aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto al computo dell’indennità di toga nell’ambito degli emolumenti pensionabili, con riferimento alla pensione integrativa I.N.A.I.L. da lui goduta e con condanna dell’ente al pagamento delle quote di pensione non corrisposte.
La Corte sosteneva che l’esclusione della natura stipendiale di tale indennità, prevista dalla legge 43/1990 istitutiva di essa, ne escludesse il computo per i fini rivendicati dal ricorrente.
2. Avverso tale pronuncia il V. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, seguito da memoria e resistito dall’I.N.A.I.L. con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione del combinato disposto dell’art. 5 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale I.N.A.I.L. e dell’art. 64, comma 3, L. 144/1999, per non essersi ritenuto che l’indennità di toga, stante il proprio l’esclusione della natura stipendiale, rientrasse tra gli emolumenti da considerare per i fini di cui al trattamento pensionistico integrativo oggetto di causa, sulla base della previsione dell’art. 5 del predetto Regolamento, secondo inciso.
2. Il motivo è fondato.
3. E’ dato acquisito e pacifico quello per cui l’art. 5 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale I.N.A.I.L., in esito all’annullamento parziale di esso intervenuto in sede di giurisdizione amministrativa, individua la retribuzione pensionabile con riferimento sia allo «stipendio lordo calcolato per 15 mensilità annue» nonché ad «eventuali altri assegni pensionabili», ma anche rispetto ad «eventuali competenze di carattere fisso e continuativo», senza necessità che queste ultime siano individuati da previe delibere del Consiglio di amministrazione approvate in sede interministeriale, come originariamente previsto.
3.1 Se ne è desunto, con interpretazione ormai consolidata e resa sia rispetto al Regolamento I.N.A.I.L. (Cass. 17 maggio 2017, n. 12366) sia rispetto al Regolamento I.N.P.S. di identica disciplina e finalità (Cass. 29 settembre 2015, n. 19289; Cass., S.U., 25 marzo 2010, n. 7154), che «ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dall’art. 64 della legge 17 maggio 1999 n. 144) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative».
E’ del resto errata la conclusione raggiunta dalla Corte distrettuale secondo cui il fatto che le indennità di toga siano definite dalla norma istitutiva dell’art. 14, comma 17, d.p.r. 43/1990, quali emolumenti che «non rivestono carattere stipendiale» comporti di per sé la loro esclusione dalla base pensionabile qui in discussione.
Tale qualificazione comporta soltanto che tali indennità siano sottratte dalla dinamiche contrattuali e normative che facciano riferimento allo stipendio, la cui nozione nell’ambito del pubblico impiego ha notoriamente valenza tecnicogiuridica (Cass. 7154/2010 cit.; Cass., S.U., 14 maggio 2014, n. 10413), ma non può escludere che esse, in quanto munite di carattere retributivo e portata fissa e continuativa vadano computate, secondo quanto previsto dal citato art. 5 del Regolamento, nell’ambito delle competenze pensionabili.
4. La natura fissa e continuativa dell’indennità oggetto di contenzioso è del resto incontestata, mentre rispetto alla natura retributiva di essa non può che farsi richiamo al costante orientamento in tal senso ripetutamente e costantemente espresso da questa Suprema Corte (Cass. 30 gennaio 2018, n. 2285; Cass. 20 febbraio 2007, n. 3928).
5. La sentenza impugnata va quindi cassata, per non avere considerato l’indennità di toga nell’ambito della retribuzione pensionabile per i fini di cui al trattamento integrativo di quiescenza I.N.A.I.L. e la causa rimessa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per la definizione, sulle basi di diritto qui poste, della controversia di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Roma, cosi deciso nella camera di consiglio del 15.5.2018.