CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 settembre 2018, n. 22393

Contratto di lavoro a termine – Nullità – Sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato – Riammissione in servizio

Fatti di causa e ragioni della decisione

Con sentenza n. 246/2013 la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra F.M. e A. s.p.a. – Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana (da ora A. s.p.a.) – in data 16 giugno 2009 ed, accertata la esistenza di un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 17 giugno 2009, ha condannato A. s.p.a. alla riammissione in servizio del M. ed al pagamento di un’indennità pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla “presente sentenza”.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.G. s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

E’ stato depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal relativo difensore corredato dell’accettazione sottoscritta di F.M. e del relativo difensore.

A tanto consegue la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

La adesione della parte controricorrente alla dichiarazione di rinunzia di controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.