CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2018, n. 23509

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Omessa integrazione di litisconsorzio necessario – Annullamento dell’intero giudizio

Fatti di causa

Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della M. di M.S. e C. s.a.s dell’avviso di accertamento, relativo a Ilor 1996, la Società, oggi in liquidazione, propone ricorso, su quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione distaccata di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione (integralmente favorevole alla contribuente), aveva confermato la legittimità dell’accertamento induttivo, operato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, riducendo, però, il ricarico applicato al 40%.

Il Giudice di appello è pervenuto a tale decisione rilevando che non potessero essere prese in considerazione le risultanze dei libri contabili per il divieto di cui all’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633/1973 e che, però, dal documentato della merce venduta, il ricarico del 50% applicato dall’Ufficio fosse eccessivo, dovendo ridursi al 40%.

Ragioni della decisione

1. Il primo motivo di ricorso -con il quale si deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale nell’avere ignorato la richiesta, formulata da entrambe le parti, di riunione dell’appello ai processi di impugnazione proposti nelle controversie relative ai conseguenziali avvisi di accertamento emessi, ai fini dell’Iperf, nei confronti dei soci e, quindi, nel non avere rilevato la violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci- è fondato, con assorbimento dei restanti motivi, vertenti sul merito della pretesa tributaria avanzata nei confronti della Società.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

3. Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie i soci) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

4. La contraria deduzione svolta in controricorso dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui trattandosi di società in liquidazione, la stessa si troverebbe in una situazione assimilabile al fallimento quanto all’accentramento dei poteri di gestione ed alla legittimazione a stare in giudizio con conseguente affievolimento della regola del litisconsorzio necessario, non è condivisibile del tutto per la profonda diversità dello stato di liquidazione della Società (che non priva la Società di persone e i suoi soci della capacità soggettiva e, quindi, della legittimazione attiva e passiva) rispetto alla soggezione ad una procedura concorsuale quale il fallimento.

5. Ne consegue che, in mancanza della partecipazione dei soci al giudizio, lo stesso va dichiarato nullo, con travolgimento delle sentenze di entrambi i gradi e rimessione alla Commissione tributaria provinciale di Catania che provvederà, anche, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.