CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23665

Contratti di somministrazione a tempo determinato – Requisito della temporaneità dell’occasione di lavoro – Accertamento – Violazione della disciplina limitativa delle proroghe prevista dal CCNL

Rilevato

che, con sentenza del 7 marzo 2017, la Corte d’Appello di Brescia, confermava la decisione del Tribunale di Brescia e rigettava la domanda proposta da A. S. nei confronti della F.Ili B. S.r.l. e della O. Agenzia per il lavoro S.p.A., avente ad oggetto l’accertamento della illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati attraverso l’Agenzia di lavoro temporaneo in forza dei quali era stato avviato al lavoro presso la F.Ili B. S.r.l. dal 23.4.2012 al 25.7.2014 con conseguente costituzione in capo all’utilizzatrice di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, infondata la pretesa non configurandosi l’illegittimità dei contratti di somministrazione né in relazione al difetto del requisito della temporaneità dell’occasione di lavoro su cui il S. aveva fondato la propria impugnazione né in ragione del superamento del limite di sei proroghe consecutive previsto dal CCNL per i lavoratori somministrati, non opponibile alla Società utilizzatrice ad esso estranea e, comunque, di fatto non verificatosi nella specie, neppure se riguardata sotto il profilo dell’unicità del rapporto da ritenersi prorogato per ben 23 volte, non ravvisandosi, in relazione alle evidenziate esigenze organizzative e produttive legittimanti la stipula dei predetti contratti, il frazionamento artificioso in più contratti di un unico rapporto;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre A. S., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la F.lli B. S.r.l. mentre la O. S.p.A., pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;

– che il ricorrente e la resistente hanno poi presentato memoria;

Considerato

– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 42.1 del CCNL per i lavoratori somministrati del 20.5.2008 in relazione agli artt. 20, 21, e 22.2 d.lgs. n. 276/2003, 1344 c.c. e 5.5 della Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, mira a censurare il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’inopponibilità alla Società utilizzatrice, all’inconfigurabilità in fatto ed all’irrilevanza ai fini dell’illegittimità degli stipulati contratti di somministrazione della violazione della disciplina limitativa delle proroghe prevista dal CCNL per i lavoratori somministrati, da ritenersi al contrario, a detta del ricorrente, idonea a riflettere l’utilizzo dei medesimi in frode alla legge nazionale e comunitaria regolativa del ricorso all’assunzione tramite agenzia interinale;

– che, il motivo risulta infondato dovendosi condividere l’orientamento espresso dalla Corte territoriale con riguardo tanto alla ritenuta inopponibilità alla Società utilizzatrice di una disciplina collettiva alla cui osservanza la stessa, in ragione della mancata adesione alle parti stipulanti, non è tenuta, quanto all’inidoneità del mero dato temporale – in virtù del quale l’impiego del ricorrente fondato sulla stipula in successione di contratti di somministrazione di volta in volta prorogati o rinnovati (rinnovo prospettato come mero escamotage volto a sottrarsi ai limite imposto dall’invocato CCNL all’ammissibilità delle proroghe, di fatto formalmente mai superato) dissimulerebbe, secondo la tesi del ricorrente, un rapporto unico che sottende un’esigenza organizzativa e produttiva a carattere continuativo incompatibile con l’instaurato rapporto flessibile – ad attestare il carattere fraudolento degli stipulati contratti di somministrazione a fronte dell’accertata insorgenza di reiterate periodiche esigenze di quella natura non fronteggiabili con l’ordinario organico e pacificamente riferibili all’ordinaria attività aziendale, a loro volta significative nel senso di escludere la continuità dell’occasione di lavoro, dalla quale sola potrebbe derivare la pretesa unicità del rapporto e l’illegittimità delle successive assunzioni tramite agenzia interinale, orientamento quest’ultimo che, sostanzialmente, vale a ribadire l’indirizzo interpretativo accolto da questa Corte (cfr. Cass. 9.2.2017, n. 3466) nel senso dell’irrilevanza, ai fini della legittimità dei contratti di somministrazione del requisito della temporaneità dell’occasione di lavoro, che la difesa del ricorrente, coinvolta in quel giudizio di legittimità, finisce per riproporre sotto un diverso ma convergente profilo;

che, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dunque rigettato;

che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.