CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23781
Licenziamento collettivo – Violazione dell’obbligo di indicazione del numero del personale eccedente – Criteri di scelta – Accordo transattivo
Fatto
Rilevato che:
con sentenza nr. 8208 del 19.11.2015, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo proposto dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, pronunciando in merito al licenziamento collettivo comunicato da A. S.p.A il 31.10.2014, ne accertava l’inefficacia e, dichiarati risolti i rapporti di lavoro dalla data del licenziamento, condannava A. S.p.A. al pagamento, in favore di ciascuna lavoratrice, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi;
hanno proposto ricorso per cassazione le lavoratrici, affidato a cinque motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della legge nr. 223 del 1992 (ndr artt. 1 e 4 della legge nr. 223 del 1991); violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 9 della legge nr. 223 del 1991, in relazione all’obbligo di indicazione del numero del personale eccedente; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge nr. 223 del 1991 in relazione ai criteri di scelta; violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 cod.civ., con riferimento alla ritenuta riducibilità dell’indennità di preavviso; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 51, della legge nr. 92 del 2012, dell’art. 2112 cod.civ. e dell’art. 47, comma 4 bis, della legge nr. 428 del 1990);
hanno resistito, con controricorso, la C.A.A. S.p.A. (già A.-C.A.I. S.p.A.) e l’A. – S.A.I. S.p.A.;
nelle more è stato depositato il verbale della conciliazione intervenuta il 12.10.2007 in sede di Commissione di Certificazione;
Diritto
Considerato che:
il 19.10.2017 le parti hanno conciliato la presente lite con verbale redatto in sede di commissione di certificazione;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del processo; le spese, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, vanno integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.