CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 ottobre 2018, n. 23764

Licenziamento – Contratto di “affido di reparto” – Trasferimento di ramo d’azienda – Successione del cessionario nel rapporto di lavoro

Fatti di causa

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 534/2016,riformando la decisione del Tribunale di Prato, aveva premesso che era in esame il licenziamento intimato a B.R. da M.A., quale titolare di una impresa individuale M.B., succeduta nel rapporto di lavoro con il B., in forza di contratto di “affido di reparto”, alla E.S. & s. srl (originario datore di lavoro).

Il giudice del gravame aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato e l’esistenza in atto del rapporto di lavoro tra la E. ed il B., condannando quest’ultima a corrispondere al lavoratore le retribuzioni, quantificate mensilmente in € 1.762,04, oltre accessori di legge, maturate dal 29.1.2014 alla riammissione in servizio.

La Corte territoriale aveva preliminarmente ritenuto ammissibile la domanda avanzata dal lavoratore con lo speciale rito previsto dalla legge n. 92/2012, attesa la prospettazione della stessa, diretta ad ottenere la tutela di cui all’art. 18 della legge n. 300/70, e quindi ammissibili e valutabili dal giudice le questioni giuridiche costituenti antecedenti logici e presupposti necessari per la domanda azionata, quali il trasferimento del ramo d’azienda.

Nel merito rilevava che la cessione realizzata in virtù di un contratto di affido di reparto, ai sensi dell’art. 75 della legge regione Toscana n. 28/2005, dava luogo ad una vicenda traslativa del rapporto di lavoro da valutare, da parte del giudice nazionale, in modo conforme al diritto dell’Unione ed in particolare alla Direttiva 2001/23. Alla luce di tale allargato inquadramento normativo, e della necessaria sussistenza della preesistente individualità ed autonomia del ramo di azienda, al fine del legittimo trasferimento dello stesso e dei rapporti di lavoro ad esso relativi, riteneva che nella fattispecie in esame tali presupposti non fossero presenti. Valutava quindi che l’operazione economica realizzata non potesse qualificarsi quale trasferimento di ramo d’azienda e non potesse essere idonea a produrre successione del cessionario (quale datore di lavoro) nel rapporto di lavoro con il B. In ragione di ciò il licenziamento intimato al B. dal cessionario (A.) era da ritenersi inefficace, non essendo venuto meno il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la E.

Avverso tale decisione la E.S. & s. srl proponeva ricorso affidandolo a tre motivi, cui resisteva con controricorso il B.

Ragioni della decisione

1) – Rileva preliminarmente la Corte che era depositato dalla ricorrente E.S. & s. srl atto di rinuncia sottoscritto in data 21.3.2013 con il quale la società dichiarava, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.,di rinunciare al ricorso per cassazione in oggetto con compensazione totale delle spese.

A tale atto aderivano i controricorrenti B.R. e A.M.

Il processo deve quindi essere dichiarato estinto.

Non si provvede sulle spese, attesa la compensazione totale tra le stesse parti come dichiarata nell’atto di rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.