Commissione Tributaria Regionale per il Molise sezione 1 sentenza n. 563 depositata il 11 settembre 2018
1.La società cooperativa << .>> propone tempestivo appello avverso la sentenza n. .. del . (dep. il ..) della CTP di . che ha respinto il suo ricorso avverso l’avviso di cui in epigrafe, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha accertato per l’anno di imposta 2007 maggiori imposte a titolo di IRES (€ 39.544,00), IRAP (€ 6.186,00) e IVA (€ 4.714,00) e ha applicato le relative sanzioni e interessi, e l’ha condannata alle spese.
2.Articolando tre motivi, chiede che in riforma della sentenza appellata venga annullato l’avviso di accertamento, con condanna dell’Ufficio alle spese.
2.Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate che eccepisce l’inammissibilità dell’appello perché propone domande nuove e, in subordine, ne chiede il rigetto.
3.L’appello è inammissibile.
4.La sentenza della CTP è stata pubblicata il .. mediante deposito in segreteria. L’appello è stato spedito all’Agenzia delle Entrate mediante il giorno martedì 22/04/2014, a mezzo servizio di posta privata (“Speedy Posta” di Di Norscia Marco).
4.1.E’ noto che, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali (Sez. 6-5, n. 19467 del 30/09/2016, Rv. 641243; nello stesso senso, Sez. 6-5, n. 27021 del 19/12/2014, Rv. 634225, secondo cui il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che è inammissibile l’atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l’art. 1, lett. i) del d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati; Sez. 6-2, n. 2262 del 31/01/2013, Rv. 625082).
4.2.Ne consegue che la contribuente è definitivamente decaduta dalla possibilità di impugnare la sentenza.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza 1.
La Commissione definitivamente pronunciando:
– dichiara inammissibile l’appello;
-condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.450,00 .
1 Fase di studio della controversia: € 1.450,00; Fase introduttiva del giudizio: € 675.00. Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 3.678,00; Riduzione del 20% € -675,00; Compenso al netto delle riduzioni: € 1450,00