UE – Decisione 02 ottobre 2018, n. 2018/1490

Che autorizza l’Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Articolo 1

In deroga all’articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria è autorizzata a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 48000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019 fino alla prima delle due date seguenti:

a) il 31 dicembre 2021;

b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.

Articolo 3

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.