CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24359
Rapporto di lavoro – Superiore inquadramento dirigenziale – Mansioni effettivamente svolte – Risarcimento del danno a vario titolo
Rilevato
che con decreto 10 luglio 2013, il Tribunale di Latina rigettava, per difetto di prova, l’opposizione proposta da C. S. A. avverso lo stato passivo del Consorzio Agrario di Latina in l.c.a. dal quale era stato escluso il suo credito in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c. di € 505.951,31, a titolo di differenze retributive per superiore inquadramento dirigenziale, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, non riconosciuto e di € 114.788,87, a titolo di T.f.r., conseguente; con inammissibilità di ogni altra pretesa risarcitola e retributiva, per effetto della transazione conclusa tra le parti in sede sindacale, ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c.;
che avverso tale decreto il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui resisteva la procedura concorsuale con controricorso;
che entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c.;
Considerato
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia del Tribunale sulle residue domande di superiore inquadramento intermedio, di risarcimento del danno a vario titolo e di eccezione di decadenza di controparte dalle prove testimoniali (primo motivo); violazione degli artt. 1 ccnl per dirigenti consorzi agrari 18 giugno 1991, 1 ccnl per dirigenti consorzi 11 settembre 2007, del verbale di accordo modificativo dell’art. 7 (trasferte) e interpretativo dell’art. 27 (disposizioni generali) ccnl per dirigenti consorzi agrari 18 giugno 1999, per omessa considerazione del contenuto e della portata delle declaratorie della o contrattazione collettiva di riferimento in comparazione, alla luce delle risultanze istruttorie, delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, trascurando i principi di diritto in materia di prevalenza, ai fini qualificatori, delle mansioni effettive (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1362 c.c., 1 ccnl per dirigenti consorzi agrari 18 giugno 1991, 1 ccnl per dirigenti consorzi 11 settembre 2007, del verbale di accordo modificativo dell’art. 7 (trasferte) e interpretativo dell’art. 27 (disposizioni generali) ccnl per dirigenti consorzi agrari 18 giugno 1999, degli artt. 19 e 20 ccnl 31 gennaio 2008, 11 novembre 2005, 18 e 19 ccnl 6 marzo 1998, 3 e 4 ccnl 7 giugno 1990, per errata applicazione del procedimento trifasico di corretta individuazione del livello di inquadramento applicabile, di accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e di comparazione delle qualifiche alle mansioni, in considerazione della natura non certamente esecutiva, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, delle mansioni esercitate dal lavoratore, per la piena responsabilità delle scelte compiute e i risultati conseguiti, tenuto conto delle risultanze istruttorie (terzo motivo); omesso o errato o carente esame di più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per l’omissione di riconoscimento delle altre qualifiche superiori intermedie, pure richieste in subordine e integrate dalla corretta interpretazione delle norme di ccnl denunciate e supportate dalle dichiarazioni rese dai testi (quarto motivo);
che il collegio ritiene che il primo motivo sia infondato; che non sussiste il vizio denunciato di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato posto dall’art. 112 c.p.c., che ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in una conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308);
che il Tribunale ha pronunciato su tutte le domande di superiore inquadramento (come risultante dal penultimo capoverso di pg. 4 al terz’ultimo di pg. 6 del decreto), o neppure essendo stata censurata la statuizione di inammissibilità delle ulteriori domande risarcitone e retributive per effetto della transazione (ultimo capoverso di pg. 6 decreto);
che il secondo, il terzo e il quarto motivo, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
che le censure consistono in una contestazione, in funzione di una diversa ricostruzione del fatto, del suo concreto accertamento e della valutazione probatoria compiuti dalla Corte territoriale, in esatta applicazione del cd. procedimento trifasico (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 18 febbraio 2016, n. 3214), sorretti da un ragionamento argomentativo corretto (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 4 al terzultimo di pg. 6 del decreto); che esse sottendono un’evidente sollecitazione di un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), tanto più per il rigoroso ambito devolutivo introdotto dal novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), neppure con individuazione del fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame: anzi la pluralità delle circostanze rivelando ex se la non decisività di ciascuna (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676), delle quali è piuttosto censurata nella sostanza la valutazione;
che dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.